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Aree di interesse » Scuola e Università » Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
23 Feb

Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore. In evidenza

  • Scritto da  Redazione
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Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA non è surrogabile dall’insegnante di sostegno o dall’OEPAC, in funzione del carattere specialistico che riveste tale servizio. La pronuncia di accoglimento, con cui l’Amministrazione dovrà garantire il monte ore di CAA in conformità col PEI, si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce prevalenza alla garanzia effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno con disabilità rispetto ai vincoli finanziari dell’ente locale.

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