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Aree di interesse » Lavoro » AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEI RICORRENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO TECNICO PRATICO.
11 Ago

AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEI RICORRENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO TECNICO PRATICO.

  • Scritto da  Claudia Palladino
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AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEI RICORRENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO TECNICO PRATICO.

Il TAR del Lazio in data 10.08.2017 si è pronunciato in relazione alla richiesta monocratica d’urgenza formulata nell’interesse dei ricorrenti in possesso di diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Pratico (ITP), volto al riconoscimento di tale qualifica quale titolo abilitante all’insegnamento a conseguentemente all’inserimento degli stessi ricorrenti nella II fascia delle GI.

All’interno di siffatto provvedimento il Tribunale Amministrativo ha espressamente richiamato la propria precedente pronuncia dello scorso 7 agosto nella quale aveva già specificato che nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All.C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. n. 374/2017 deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP.

Nella pronuncia medesima, però, il Tribunale rimette all’amministrazione la valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998.

In tale maniera, da un lato si conferma nuovamente il valore abilitante del diploma ITP in riferimento quantomeno a talune classi di insegnamento, dall’altro si assegna al MIUR l’obbligo di procedere sostanzialmente ad un riordino della materia, individuando siffatte classi di insegnamento in virtù della corrispondenza tra i due decreti ministeriali citati.

Si attende, così, un intervento ministeriale precipuamente orientato a chiarire la posizione degli insegnanti ITP sulla base delle statuizioni del TAR.

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