Il Tribunale di Lanciano, in funzione del Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarando: “l’illegittimità del licenziamento nei confronti della docente ed altresì riconoscendo il diritto della stessa ad essere reinserita nel proprio posto di lavoro alle mansioni per le quali verrà dichiarata compatibile dopo un’apposita visita medica collegiale”.
Il caso di specie concerneva una presunta assenza dal posto di lavoro della ricorrente quantificabile in un numero di giorni pari a tre, comportando così il licenziamento della docente, non considerando però che la stessa versava in uno stato di salute particolarmente compromesso. Nonostante l’Istituzione Scolastica avesse contezza di tale circostanza, irrogava il licenziamento disciplinare alla docente.
Dalla lettura della sentenza, il fondamento normativo calzante è il DPR n. 171 del 2011 e nello specifico il disposto dell’art. 3, il quale prevede che la verifica dell’idoneità al servizio possa essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova. Per cui, secondo quanto dedotto dall’Amministrazione, non sussisteva alcun obbligo da parte del dirigente scolastico dell’Istituto di procedere al giudizio di revisione nell’interesse della docente, pur conoscendo la sua pregressa posizione che necessitava inevitabilmente di una nuova convocazione per visita medica.
Il Giudice mediante una lettura sistematica della normativa ha dedotto che: “nonostante l’art. 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto”. Pertanto secondo tale l’interpretazione del testo normativo, il datore di lavoro, pur non prevedendo alcun onere a suo carico, aveva la facoltà di avviare l’accertamento, anche in considerazione della circostanza per cui è necessario tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 2093 c.c.
In conclusione nel provvedimento si legge che “il comportamento omissivo perpetrato dalla dirigente scolastica si fosse configurato come un vero e proprio inadempimento ai propri doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute della ricorrente”. Il Giudice del Lavoro, ha pertanto dichiarato che tale comportamento costituisce un grave e colposo inadempimento anche ai sensi dell’art. 1460 c.c. per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni assegnate.
Conclude l’Avv. Michele Bonetti: “trattasi di un importante provvedimento in quanto ha dichiarato l' illegittimità del licenziamento irrogato alla mia assistita mediante un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento, che nel caso di specie ha permesso alla ricorrente di poter essere reinserita nel posto di lavoro e continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa, e contestualmente ha ribadito quanto sia importante la tutela del diritto alla salute, dell’integrità psico fisica dei lavoratori costituzionalmente tutelato”.