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Good news » Il Tribunale di Roma con sentenza afferma il diritto di scelta della sede per i Dirigenti Scolastici caregiver ai sensi della L. 104/92: disapplicata la clausola del bando
07 Nov

Il Tribunale di Roma con sentenza afferma il diritto di scelta della sede per i Dirigenti Scolastici caregiver ai sensi della L. 104/92: disapplicata la clausola del bando In evidenza

  • Scritto da  Redazione
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Il Tribunale di Roma con sentenza afferma il diritto di scelta della sede per i Dirigenti Scolastici caregiver ai sensi della L. 104/92: disapplicata la clausola del bando

Con una significativa sentenza del 23 ottobre 2025, il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pienamente accolto le ragioni di un Dirigente Scolastico, assistito dall'Avv. Michele Bonetti, affermando il suo diritto a ottenere l'assegnazione in una sede di servizio compatibile con le esigenze di assistenza a un familiare con disabilità grave, in applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/1992. La decisione ha comportato la disapplicazione della clausola del bando di concorso che limitava tale diritto alla fase successiva all'assegnazione regionale, riconoscendo la prevalenza della norma primaria a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al Corso-Concorso riservato per Dirigenti Scolastici. Risultato vincitore, il medesimo veniva tuttavia assegnato alla Regione Lombardia, nonostante avesse tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) la sua condizione di unico caregiver della madre, convivente, novantaseienne e riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con invalidità al 100% non rivedibile.
Il Dirigente aveva richiesto l'assegnazione a una delle numerose sedi vacanti nella Regione Lazio, e in particolare a Roma, per poter continuare a prestare assistenza continuativa alla madre. Il Ministero, tuttavia, respingeva la richiesta, sostenendo che i benefici previsti dalla L. 104/1992 fossero "spendibili nella fase successiva alle assegnazioni in sede regionale". Tale interpretazione lo avrebbe di fatto costretto a scegliere una sede all'interno della Lombardia, rendendo impossibile l'assistenza al familiare disabile residente a Roma.
Di fronte a tale diniego, il Dirigente adiva il Tribunale di Roma con un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ottenendo un'ordinanza cautelare che ordinava al Ministero di assegnarlo provvisoriamente a una sede vacante a Roma. In esecuzione di tale provvedimento, gli veniva conferito l'incarico triennale presso un Istituto Scolastico romano.
La pronuncia di merito dello scorso 23 ottobre, con la quale si conferma totalmente l’esito raggiunto in sede cautelare, pur inserendosi in un solco giurisprudenziale consolidato, rappresenta un’importante vittoria nel campo dei diritti del dipendente pubblico in quanto stabilisce con chiarezza che:
- Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al familiare disabile, previsto dall'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, deve essere garantito sin dalla fase di assegnazione ai ruoli regionali nei concorsi nazionali.
- Le disposizioni di un bando di concorso non possono limitare o derogare a tale diritto, in quanto la L. 104/1992 è una norma di rango primario che tutela interessi di rilevanza costituzionale.
- L'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole del bando in contrasto con la legge, verificando la concreta possibilità di assegnazione del lavoratore a una sede idonea, come nel caso di specie, data l'ampia disponibilità di posti nella regione richiesta.
Questa pronuncia riafferma, in conclusione, la centralità della persona e della famiglia nel sistema giuridico, garantendo che le esigenze di cura e assistenza non siano sacrificate sull'altare di interpretazioni burocratiche e restrittive delle norme.

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