Con l’ordinanza n. 2526/2025, il T.A.R. Lombardia - Sezione Terza ha accolto la domanda cautelare avanzata da una candidata non abilitata alla professione di avvocato a seguito della prova orale, disponendo la ripetizione della prova davanti a una diversa sottocommissione, per violazione del principio di pubblicità della seduta, costituzionalmente e normativamente garantito.
Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, unico nel suo genere, in quanto applicato alla fase orale dell’esame, ed è destinato a segnare un precedente significativo per tutti i candidati che affrontano una prova tanto delicata quanto decisiva per l’accesso alla professione forense.
Il T.A.R. accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini ha ritenuto fondate le censure in ordine alla mancata pubblicità della seduta d’esame, evidenziando come l'assenza di verbalizzazione di adeguate misure a garanzia della trasparenza configuri una violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 2 D.M. 24 luglio 2024).
Il provvedimento dispone:
la sospensione dell'efficacia del verbale d’esame e del relativo esito negativo;
la ripetizione della prova entro 60 giorni;
la formazione di una nuova sottocommissione;
l’obbligo di verbalizzare le modalità di rispetto del principio di pubblicità della seduta.
In un contesto delicato e altamente formale come quello dell’esame di abilitazione forense, l’attenzione ai diritti del candidato e al rispetto delle regole procedurali non rappresenta solo una questione tecnica, ma un dovere deontologico e una forma di tutela del decoro della professione che si intende esercitare.
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