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Focus » L’indennità di reggenza come diritto dei collaboratori vicari della scuola
13 Feb

L’indennità di reggenza come diritto dei collaboratori vicari della scuola

  •   Roberta Nardi - Redattrice
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L’indennità di reggenza come diritto dei collaboratori vicari della scuola

Prende avvio una campagna contro il MIUR che nega i finanziamenti indispensabili a garantire tale retribuzione.

E’ l’ennesimo comportamento alquanto scorretto, posto in essere dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti delle migliaia di docenti i quali, in qualità di vicari dei Dirigenti cui è stata fissata la reggenza, hanno svolto un lavoro senza ottenerne, tuttavia, il relativo compenso.

Infatti, è il MIUR ad essere responsabile per il fatto che questi ultimi non hanno ricevuto quanto loro dovuto ed è stato, perciò, condannato da provvedimenti giudiziali di vari Tribunali di tutta Italia a pagare quello che, sino ad oggi, illegittimamente, non ha ancora provveduto a versare.

Mediante ricorsi, che verranno incardinati nei Tribunali del Lavoro Italiani -scelti in base alla sede in cui ogni singolo insegnante ha svolto il lavoro- è stata avviata una vera e propria campagna per l’affermazione del diritto alla retribuzione per l’attività prestata da tali docenti su espresso incarico dei dirigenti scolastici reggenti.

La disposizione che espressamente menziona l’obbligo di pagamento citato è l’art. 69 comma 2 del CCNL Scuola del 04/08/1995. In particolare, la norma prevede che l’indennità di reggenza sia divisa al 50% tra il Dirigente scolastico titolare ed il docente vicario delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. L’attribuzione della metà dell’indennità di direzione a quest’ultimo è stata ribadita, poi, nell’art. 21 del CCNL del 1999, nell’art. 142 del CCNL del 2003 e nell’art. 146 del CCNL del 2007.

Da ultimo, a conferma della fondatezza di quanto affermato, vi sono molteplici pronunce del tribunale di Milano, con le quali il giudice del lavoro ha accolto ricorsi promossi dalla Cisl Scuola ed ha ordinato il pagamento delle mansioni svolte  nello svolgimento della funzione di vicario del dirigente; fra le principali si può ricordare la n. 6767/2011 e l’analoga sentenza n. 5326/2011. Esse avvalorano quanto sostenuto in relazione alla necessità che siano percepite le indennità previste dal CCNL ed alla inammissibile posizione di rifiuto del MIUR, senza dubbio fondata su mere considerazioni astrattamente giuridiche.

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Ultima modifica il Martedì, 14 Febbraio 2012 13:29
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