La Prima Sezione del TAR Abruzzo si è pronunciato sull’accesso ai corsi a numero programmato e più precisamente sul ricorso, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, di uno studente che richiedeva il passaggio ad anni successivi al primo presso l’Università degli Studi di Teramo.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva conseguito il diploma di laurea in Tutela e Benessere degli animali, corso di laurea afferente alla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Teramo. Il ricorrente, a seguito della successiva iscrizione al corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, chiedeva il trasferimento presso l’Ateneo teramano, il quale, disponeva un provvedimento di diniego alla proposta domanda.
La Prima Sezione del TAR Abruzzo, pronunciatasi sull’anzidetto provvedimento di diniego, ha accolto la tesi proposta dal nostro studio legale in tema di percorsi di laurea affini a quelli presso cui si chiede il trasferimento. Soprattutto, l’On.le TAR ha sancito un principio da sempre da noi portato e che aveva visto il Consiglio di Stato accogliere la tesi dell’Avvocato Michele Bonetti (vedi provvedimento allegato) secondo cui, non vi deve essere distinzione tra i vari contingenti annuali nell’ambito dei trasferimenti.
Nel provvedimento di cui trattasi l’Organo Giudicate ha chiarito che “in relazione alla disponibilità di posti, deve essere ribadito che fra i diversi contingenti posti a concorso - quello destinato a cittadini comunitari e quello destinato a cittadini non comunitari - non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi.”
Inoltre il TAR, rilevata la sussistenza di tutti i requisiti da parte ricorrente, ha affermato che la sussistenza di posti disponibili presso l’Ateneo con riguardo al II anno costituisse una valida motivazione per confermare l’immatricolazione del ricorrente, pur avendo lo stesso presentato domanda per il trasferimento al III anno. Dunque, il Giudice Amministrativo sottolinea ancora una volta che, ai fini della sussistenza di posti disponibili, debba considerarsi l’intera corte degli anni di corso.
Con soddisfazione commenta l’Avv. Michele Bonetti: “Siamo lieti di aver ottenuto un altro provvedimento definitivo che sancisce l’immatricolazione del ricorrente basato sui principi per cui ci battiamo da anni e che, il Giudice Amministrativo ha fornito una corretta applicazione della L. n. 264/1999, che regola l’ingresso ai corsi ad accesso programmato, disponendo l’immatricolazione ad anni successivi al primo, in presenza di posti disponibili, anche se ad anni differenti da quello richiesto dal ricorrente”. Continua l’Avv. Bonetti “In questo momento particolare per il Paese, toccato dall’emergenza per la nota vicenda del Covid-19, a maggior ragione bisogna aprire gli accessi alla facoltà a numero chiuso, garantendo non solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute dei cittadini che per anni hanno visto programmazioni sottostimate da parte degli Atenei e dai Ministeri dell’Università e della Salute”.