A seguito di diverse segnalazioni pervenuteci nei giorni scorsi, abbiamo analizzato la procedura di selezione descritta dall’avviso pubblicato dall’ANPAL SERVIZI per il Conferimento di incarichi di collaborazione ex articolo 12 DL 28 Gennaio 2019, e relativi avvisi di avvenuta stipula dei contratti ai soggetti risultati idonei, riteniamo che vi siano i presupposti per agire a favore degli esclusi dalla mera partecipazione al concorso calendarizzato per il 18-20 giugno prossimo venturo.
Oltre 20 mila candidati in possesso dei requisiti di concorso, difatti, non potranno partecipare alla prova preselettiva in forza di una clausola del bando che riteniamo palesemente illegittima.
L’art. 6 del bando, difatti, dispone che “sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 3 del presente Avviso, secondo un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea”.
In altre parole, l’ammissione alla mera prova selettiva a quiz è legata non solo e non tanto al miglior voto di laurea (e qui siamo innanzi a lauree notevolmente eterogenee tra loro) ma anche al fatto che vi saranno province in cui si è ammessi con un voto di laurea pari a 100 ed altre in cui non è sufficiente un 105.
A nostro modo di vedere un concorso che impone l’esclusione o la partecipazione di un candidato sulla base di tali parametri è palesemente illegittimo ed agiremo al TAR per consentire ai concorrenti esclusi da tali regole di partecipare alla prova selettiva.
Il voto di laurea, infatti, è stato usato per impedire a 20 mila persone di partecipare al pubblico concorso per provare ad ottenere l’assegno da trenta mila euro all’anno lordi per due anni, cui aspirano 80 mila candidati muniti di laurea in diverse specialità (unico titolo richiesto dal bando) ad avanzare domanda di partecipazione al concorso organizzato e gestito dall’ Anpal, Agenzia nazionale politiche del lavoro, ente di diritto pubblico dello Stato italiano.
Il T.A.R. Lazio, ha già stigmatizzato tali scelte chiarendo che tale scelta “non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa – come visto – una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell’ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015). E’, infatti, evidente che l’[Amministrazione] abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università).
Ancor più eclatante, inoltre, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo il voto di laurea appare di per se illegittimo ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono partecipare tutti coloro i quali abbiano un minimo di 100) ma solo in rapporto alla provincia casualmente scelta.