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Aree di interesse » Lavoro » Allegato liberalizzazione: SCHEDA TECNICA SULLE LIBERALIZZAZIONI E LA POSSIBILITA’ DI ACCESSO
30 Dic

Allegato liberalizzazione: SCHEDA TECNICA SULLE LIBERALIZZAZIONI E LA POSSIBILITA’ DI ACCESSO

  •   Roberta Nardi - Redattrice
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La riforma delle professioni

La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Peraltro, la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi", sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

L'attività parlamentare

Nel gennaio 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte dei medesimi all’attuazione dei principi concorrenziali in materia di servizi professionali contenuti nella “riforma Bersani” (decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006). L’Autorità antitrust si è in particolare soffermata sul mancato adeguamento dei codici deontologici a tali principi, sulla questione dell’abolizione dei minimi tariffari, sui temi dell’accesso alle professioni e della formazione dei professionisti, sulla costituzione di società multidisciplinari.

La riforma delle professioni

Ad inizio legislatura la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. Le prime sono essenzialmente le professioni strutturate in ordini professionali e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici; le seconde, organizzate in strutture associative, sono invece le professioni alle quali non viene riconosciuto lo stesso rilievo delle professioni regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa.

In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate (seduta del 23 giugno 2010).

Con specifico riferimento alle “professioni regolamentate”, i provvedimenti sopra richiamati: ne disciplinano l’organizzazione in ordini professionali, prevedono l’articolazione di questi ultimi nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali e intervengono sulle funzioni e sulle modalità di elezione del consiglio nazionale; qualificano come libero l’accesso alla professione e, in alcune ipotesi, ammettono che il legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica; intervengono sulla disciplina dell’esame di Stato, nonché sulla disciplina del percorso formativo edelle modalità del tirocinio, rinviando la disciplina dettagliata di tali ultimi aspetti alla successiva attività normativa del Governo o agli ordinamenti di categoria; disciplinano i profili deontologici e di responsabilità disciplinare dei professionisti, prevedendo in particolare l’adozione del codice deontologico e delineando il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili; intervengono secondo modalità tra loro divergenti sul tema del regime tariffario; prescrivono ai professionisti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale; confermano che l’esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità informativa; prevedono che l’attività professionale possa essere svolta sia in forma societaria che in forma associata, dettando una disciplina dettagliata delle società tra professionisti.

Relativamente invece alle “professioni non regolamentate”, tali provvedimenti: introducono il principio del libero esercizio della professione, consentendo al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione (in forma individuale ovvero associata o societaria); disciplinano la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, precisando che comunque il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione; disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione, prevedendo altresì la possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requisiti; vietano alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi; prevedono l’istituzione del Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia, precisando che in caso di irregolarità nell’operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari viene disposta la loro cancellazione dal Registro; dispongono l’istituzione dell’attestato di competenza, che però non è requisito vincolante ai fini dell’esercizio della professione; recano inoltre deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni in oggetto.

La riforma della professione forense

La Camera sta esaminando un testo di riforma della professione forense, già approvato dal Senato (A.C. 3900), e altre proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia.

I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale; la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari; la figura dell’avvocato specialista; l’obbligo di formazione continua; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile; la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite; l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo; la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante;le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti.

Le manovre economiche 2011 e la legge di stabilità: delegificazione e società professionali

In materia, si segnala come l'art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 (decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n.  111/2011) abbia previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (membri ulteriori dovranno essere esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del F.M.I.). Spetterà al Governo, sentita l’Alta Commissione (il cui termine dei lavori è fissato decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge), l'elaborazione definitiva di proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorsi 8 mesi dal 17 luglio 2011 (data di conversione del D.L. 98), tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. L'art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.

L'art. 29 del DL 98/2011 va, tuttavia, integrato con quanto stabilito in materia di professioni dalla seconda manovra finanziaria estiva (decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011). Il provvedimento, recante misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, detta (art. 3, comma 5) nuove disposizioni volte a favorire la liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza,  delineano il perimetro di un percorso di riforma. In generale, si prevede, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, che gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. L'art. 3, comma 5, più in particolare, detta una serie specifica di principi cui deve essere informata la prossima riforma degli ordinamenti professionali (da attuare entro 12 mesi dalla vigenza del provvedimento) ovvero:

a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero  limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni  basate sulla nazionalità; 

b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente;

c) adeguamento del tirocinio all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione;

d)  pattuizione del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento dell'incarico (tariffe derogabili);

e) obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i rischi professionali;

f) previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa;

g) libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni. 

Da ultimo, l'art. 10 della legge di stabilità 2012 ha stabilito che i suddetti principi dovranno orientare il governo nell'opera di delegificazione degli ordinamenti professionali che dovrà essere realizzata entro 12 mesi e comporterà - dal momento dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione - l'abrogazione delle leggi professionali vigenti.

La stessa disposizione regolamenta l'esercizio delle professioni in forma societaria, abrogando la legge sulle associazioni professionali.

L'attuazione della direttiva "servizi"

Con il decreto legislativo 59/2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva "servizi", che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi (compresi i servizi forniti da professionisti) tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi (cfr.  L'attuazione della direttiva "servizi").

Approfondimenti

  • Spagna: attuazione della direttiva servizi (18/03/2010)

Dossier pubblicati

  • Sull'attuazione della Direttiva Servizi
  • Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Schema di D.Lgs. n. 171 - (art. 1, co. 3, e art. 41, L. 88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa (20/01/2010)
  • Sulla riforma delle professioni
  • Riforma delle professioni - AA.C. 3, 503, 1553, 1590, 1934, 2077 e 2239 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
  • Riforma delle professioni - AA.C. 3, 503, 1553, 1590, 1934, 2077 e 2239 - Schede di lettura
  • Riforma delle professioni - AA.C. 3, 503, 1553, 1590, 1934, 2077 e 2239 - Riferimenti normativi e documentazione
  • Professioni non regolamentate - A.C. 1934 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa (20/09/2010)
  • Professioni non regolamentate - A.C. 1934 e abb. - Schede di lettura (20/09/2010)
  • Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni - A.C. 3480 - Schede di lettura e riferimenti normativi (23/11/2010)
  • Ordinamento della professione di statistico e istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici A.C. 1294 - Elementi per l'istruttoria legislativa (08/03/2011)
  • Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni - A.C. 3480 Elementi per l'istruttoria legislativa (23/11/2010)
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