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08 Nov

CONCORSO FUNZIONARI GIUDIZIARI: RIPAM ACCOGLIE NOSTRA ISTANZA SU QUESITO TROJAN. RIMANGONO I DUBBI SULLA SOGLIA INGLESE E SUL QUESITO MSWORD. LE NOSTRE AZIONI A TUTELA DEGLI ESCLUSI. In evidenza

E’ legittima la clausola del bando del recente concorso da funzionario giudiziario (codice FM/G, 2242 posti) inente la soglia specifica di sbarramento della lingua inglese?

A nostro modo di vedere no.

E’ noto, difatti, che il bando prevedeva il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 21/30, sulla scorta di 60 quesiti somministrati in un’ora. Per poter conseguire l’idoneità era necessario superare le seguenti soglie di sbarramento: 14/20 nelle materie giuridiche (diritto amministrativo, penitenziario, procedura civile e procedura penale), nonché 3,5/5 in informatica e 3,5/10 in inglese.

Secondo la nostra tesi non vi sono dubbi che l’Amministrazione possa legittimamente inserire dei valori soglia per la specifica valutazione di talune aree di competenza dei candidati.

In tal senso non pare irragionevole la scelta di fissare la soglia di 14/20 per le materie qualificanti il concorso (diritto amministrativo, penitenziario, procedura civile e procedura penale) e per informatica. Su tale ultima materia, in particolare, in disparte l’ormai messa a regime del PCT in ambito civile e l’imminente totale informatizzazione anche di tutto il settore penale (pur con le sue peculiarità), la giurisprudenza, anche recente (tra le ultime CDS n. 4874/21 secondo cui è legittima la scelta di imporre tale soglia in ragione del “mutamento delle esigenze dell’Amministrazione relative al grado di preparazione informatica del personale da reclutare“), sembra confermare l’imprescindibilità di tali minime conoscenze.

Su informatica, dunque, pur apparendo legittima la soglia, in ipotesi di mancato raggiungimento della stessa, può lavorarsi esclusivamente su singoli quesiti contestandone la validità.

Tra questi, certamente, vi sono, quello che chiedeva di definire il c.d. Trojan Horse asserendo trattarsi di un virus. La manualistica, viceversa, conferma trattarsi di un programma vettore di malware ragion per cui è illegittima l’esclusione dei candidati che, proprio e solo in ragione di tale quesito, non hanno raggiunto il valore soglia.

Proprio su tale aspetto, a seguito della nostra diffida per alcuni candidati, nella giornata del 4 novembre 2021, i candidati hanno visto la correzione del loro punteggio in conformità alla nostra contestazione.

Nulla, invece, è stato deciso sull’altro quesito da noi individuato come errato. Tale quesito chiedeva al candidato di individuare l’applicazione necessaria per aprire un file doc. A differenza di quanto ritenuto dalla Commissione secondo cui “tutte le applicazioni sono valide”, a ben vedere, solo la risposta “MS WORD” è corretta perché è l’unica ad essere un’applicazione e non un pacchetto di applicazioni. Al più doveva indicarsi “LibreWriter” e non l’intera Suite.

Totalmente diversa è la valutazione sulla materia inglese.

E’ noto come la legge di delega n. 124 del 7 agosto 2015, all’art. 17 stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le altre possano recare: “comma 1, lett. e): previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire” ed in attuazione di detta previsione è stato appunto adottato il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha modificato il testo dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.

Il tema, dunque, nella specie è comprendere se tale “accertamento” possa meritare, al pari dell’informatica e delle materie giuridiche qualificanti, la necessità di superare una soglia specifica “in relazione allo (specifico) posto da ricoprire”.

A differenza di altre ipotesi trattate dalla giurisprudenza ove è stato ritenuto legittimo il possesso della certificazione di lingua straniera in ragione delle specifiche “funzioni di operatore internazionale che può dovere erogare prestazioni nei confronti di utenza di diversa nazionalità” (TAR Lazio, n. 1206/18), qui, anche alla luce dell’art. 122 c.p.c., non si scorge davvero la ragione per cui il funzionario giudiziario debba superare una soglia inerente la lingua inglese.

Le sue mansioni, difatti, sulla base delle norme processuali, non possono, per definizione, imporgli di esaminare atti, documenti e procedimenti in lingua diversa da quella italiana.

Nulla osta, tuttavia, che l’Amministrazione ne accerti le capacità o valuti titoli di lingua ma non può, per il peculiare profilo, imporre una soglia come accaduto.

Lo studio, dunque, in ragione di tale analisi, ritiene possibile proporre azioni individuali e collettive sul tema. Tale ultimo ricorso (collettivo), nonostante garantisca un risparmio, in ogni caso, sconta comunque il rischio legato all’inammissibilità per potenziale conflitto tra le posizioni dei ricorrenti nonostante siano tutti accomunati dal non aver superato la sola soglia inglese e siano idonei nel complessivo.

Per aderire all'azione accedi al seguente link:

https://avvocatomichelebonetti.it/notizie/concorso-funzionari-giudiziari-ripam-accoglie-nostra-istanza-su-quesito-trojan-rimangono-i-dubbi-sulla-soglia-inglese-e-sul-quesito-msword-le-nostre-azioni-a-tutela-degli-esclusi 

Ultima modifica il Lunedì, 08 Novembre 2021 12:00