Il Consiglio di Stato in relazione al concorso pubblico per 146 magistrati tributari ha ribadito che la stesura dell’elaborato secondo il c.d. “metodo a libretto” non integra un segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato.
Pronunciatosi sul merito della questione, il Supremo Consesso amministrativo ha difatti escluso che la modalità di redazione consistente nello scrivere sulle sole prime due facciate dei fogli protocollo possa, di per sé, assumere rilievo quale elemento identificativo del candidato, atteso che la violazione dell’anonimato, come correttamente riconosciuto dai giudici, “richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti ad indentificare l’autore della prova”.
È stato evidenziato come tale tecnica redazionale non presenti caratteri di oggettiva anomalia né sia connotata da una intenzionalità funzionale alla riconoscibilità dell’elaborato, trattandosi di una modalità di scrittura logicamente giustificabile e astrattamente utilizzabile da una pluralità di candidati.
È stata altresì confermata l’illegittimità di esclusioni fondate su criteri non previsti dalla lex specialis del concorso e non previamente conoscibili, in violazione dei principi di legalità, affidamento e parità di trattamento, che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche.
Questa pronuncia assume un rilievo di particolare importanza sistematica, poiché afferma l’orientamento secondo cui il principio dell’anonimato non può essere sacrificato sulla base di valutazioni astratte o meramente congetturali, ma richiede la presenza di elementi univoci, oggettivi e intenzionali di riconoscimento.
Quanto alle modalità di rivalutazione degli elaborati scritti, il Collegio ha ritenuto non necessaria la nomina di una nuova Commissione esaminatrice da parte dell’Amministrazione resistente.
Prosegue così l’azione di tutela dei candidati ingiustamente esclusi, a difesa dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità nell’accesso alle pubbliche funzioni.
03
Feb