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Lunedì, 08 Luglio 2013 12:38

TFA SPECIALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE NE SANCISCE LA DEFINITIVA APPROVAZIONE. PRONTI I PRIMI RICORSI.

 

E’ stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 25 marzo 2013, n. 81 (GU n.155 del 4-7-2013) contenente l’attivazione dei c.d. Tfa Speciali, percorsi abilitanti destinati a chi abbia maturato, dal 1999 al 2012, almeno tre anni (anche non continuativi) di servizio.

Entrata in vigore. Il decreto per la stabilizzazione delle procedure di formazione degli insegnanti sarà in vigore dal 19 luglio p.v.

Idoneità dei tre anni di servizio. In merito al conteggio dei tre anni per prendere parte ai TFA speciali nel regolamento all’art. 4 (recante modificazioni all’art. 15 del d.m. 249/2010) si precisa che è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero.

Per tale motivo, a detta di molti l’approvazione del percorso “diversificato” in cui si sostanziano i Tfa Speciali istituisce di fatto una strada “semplificata”poiché il requisito dei tre anni di servizio non basta a costituire sufficiente garanzia di competenza e professionalità, requisiti che un docente in servizio dovrebbe inderogabilmente possedere.

La principale novità. L’assenza di prove di accesso per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali rappresenta la principale novità del D.M. predetto, recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249.

La previsione che esclude il superamento di alcuna prova di accesso è contenuta all’art. 4 del D.M. n. 81.

Svolgimento. I corsi si svolgeranno secondo il calendario fissato da università e AFAM, in linea di massima nelle ore pomeridiane o nell'intera giornata del sabato. Gli stessi enti determineranno il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere. Verrà comunque data la possibilità di prevedere fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

Requisiti per la partecipazione. Non possono partecipare ai corsi i docenti che, al momento della presentazione della domanda al TFA, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di scuola statale. Possono invece prendere parte solo quelli non di ruolo, compresi quelli tecnico pratici, che, fra gli anni scolastici 1999/2000 e 2011/2012, hanno maturato, come predetto, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.

Frequenza e assenze. La frequenza dei corsi del TFA speciale sarà obbligatoria e verrà comunque consentito un massimo di assenze nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento.

Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività online, predisposte dal titolare dell'insegnamento. Non è previsto alcun esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Conseguimento dell’abilitazione. Per conseguire l'abilitazione al Tfa Speciale - che sarà chiamato PAS (Percorso abilitante speciale) - sarà necessario raggiungere almeno 60 punti su 100.

 

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Ultima modifica il Lunedì, 08 Luglio 2013 12:42