Il Tar del Lazio ha ammesso con riserva all’Università decine di studenti - tutti patrocinati dallo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti & Partners - mostrando di condividere le censure sollevate dai ricorrenti per il tramite dell’Avvocato Michele Bonetti e Santi Delia.
Ad oggi tutti i candidati che hanno fatto ricorso e che sono in grado di dimostrare di poter entrare in altra sede (Ad esempio se a Pavia si entrava con 40 punti e a Roma con 35,50, il ricorrente può chiedere l’ammissione a Pavia anche se ha preso a Pavia 35,50 punti), facendo ricorso al Tar entreranno con riserva.
Così come statuito qualche mese fa dal Consiglio di Stato “l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”.
“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale.
In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati(…), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”.
Sulla materia dell’accesso si attende ora la pronuncia della Corte Costituzionale, che si auspica riconosca quale illegittima la scelta di usare il modello delle graduatorie locali, in ragione del diritto fondamentale allo studio universitario, che sarebbe altrimenti vanificato nella sua essenza e nella sua effettività (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541), sulla scia della previsione CEDU “No person shall be denied the right to education” (il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno).