Stampa questa pagina
11 Ago

Elezioni trasparenti. Rigettato il ricorso incardinato al TAR Palermo diretto ad escludere la Lista UDU. Nel contenzioso elettorale, svoltosi tramite le piattaforme telematiche rileva il momento di accesso al portale telematico. In evidenza

Nella competizione elettorale studentesca volta ad eleggere i membri del Senato Accademico dell’Università di Palermo, la Lista INTESA-RUM-FORO-UDU-ALPHAOMEGA-REAZIONE veniva inizialmente esclusa per aver presentato in ritardo le proprie candidature, nonostante la procedura informatica, tramite la quale esperire tale onere, fosse stata avviata prima del termine ultimo previsto.

La suddetta Lista studentesca riceveva un provvedimento di esclusione poi oggetto di riesame, tramite il quale la Commissione elettorale, tenendo conto delle considerazioni enucleate dal Presentatore della Lista, reinseriva la stessa nella competizione elettorale.

La Lista controparte decideva, pertanto, di impugnare il provvedimento di ammissione deducendo i suddetti vizi formali di tardività che, secondo la tesi prospettata, avrebbe dovuto determinare l’esclusione della Lista UDU.

Il Giudice di Palermo si pronunciava con il decreto monocratico n. 340/2021, confermato ed integrato dall’ordinanza collegiale n. 420/2021, ove, tra le altre cose, statuiva che “al sommario esame proprio della fase cautelare, nel merito, il ricorso comunque non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, alla stregua del principio del favor partecipationis applicato all’ipotesi di specie nella quale non è contestato l’accesso tempestivo alla procedura informatica, prevista per la presentazione delle candidature, da parte della lista “INTESA-RUM-FORO-UDU-ALPHAOMEGA-REAZIONE’”.

Dunque, veniva accettata la nostra tesi secondo cui nel contenzioso elettorale, svoltosi tramite le piattaforme telematiche, e soprattutto nell’ambito universitario che per ovvie ragioni è caratterizzato da un maggior garantismo, rileva, ai fini della tardività o meno della presentazione, il momento di accesso al portale telematico e, anche laddove la conclusione della procedura avvenga pochi minuti oltre il termine previsto, tale situazione non determina la decadenza della Lista.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti, “trattasi di una pronuncia estremamente importante, in quanto applica per analogia i principi utilizzati per i contenziosi elettorali che si svolgono senza l’ausilio di piattaforme telematiche. In sostanza il Giudice equipara la posizione del presentatore della Lista che si trova presso l’ufficio elettorale del Comune entro i termini previsti dalla competizione elettorale e conclude la procedura burocratica soltanto oltre il predetto termine e chi accede al portale telematico tempestivamente e terminava la procedura oltre lo spirare del termine. Viene, infatti, sottolineato con vigore dal Giudice che non è minimamente contestato l’accesso tempestivo alla procedura informatica necessaria per presentare la Lista.

Inoltre il collegio ha descritto la necessità di approfondire nella fase di merito i vizi da noi evidenziati circa la legittimazione attiva dei ricorrenti”.

Dopo l’ordinanza a noi favorevole, controparte ha spiegato motivi aggiunti con una nuova richiesta cautelare rigettata tramite il decreto n. 429 pubblicato in data 30 giugno 2021.

In merito a tale provvedimento si riporta il commento di Matteo Norcia, rappresentante dell’UDU Palermo: “il decreto monocratico n. 429 ribadisce un principio fondamentale e preminente rispetto alla volontà di annullare le elezioni. Oltretutto, essendo le stesse già svolte vi è la sola esigenza di consentire agli Organi legittimamente eletti di operare. Il Giudice si è pronunciato rimarcando la centralità e l’importanza del principio di democraticità e del favor partecipationis”.

In conclusione, il Giudice di prime cure ribadendo la regolarità della competizione elettorale, rimarca l’importanza dei principi fondamentali che regolano la materia, quale appunto il principio di democraticità e del favor partecipationis.