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Lug
Sul sito web dell’INPS è stato reso pubblico l’elenco delle sedi assegnate ai candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria definitiva di merito del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale.
L’Ente, ai fini dell’attribuzione della sede di prima destinazione, pur tenendo conto della preferenza espressa dal candidato all’esito dell’apposito procedimento, ha utilizzato il criterio dell’ordine rivestito nella graduatoria finale, dando, dunque, rilievo determinante al punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, punteggio composto anche dai punti attribuiti in sede di valutazione dei titoli di merito.
Molti candidati, tuttavia, hanno riscontrato alcune irregolarità proprio in relazione al punteggio attribuito per i titoli di merito posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In modo particolare, l’INPS ha scelto di non attribuire alcun valore al diploma di specializzazione per le professioni legali che, inizialmente, la stessa Commissione aveva valutato alla stregua di un master di secondo livello.
Difatti coloro che hanno inserito nella domanda il diploma di specializzazione si sono visti illegittimamente decurtare il punteggio attribuito per tale titolo, nel momento in cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva pur se, inizialmente ed in particolare prima della celebrazione dell’orale, tale punteggio era stato attribuito.
Ciò ha comportato una riduzione del punteggio complessivo, con conseguente arretramento della posizione assunta in graduatoria ed impossibilità di iniziare l’attività lavorativa presso la sede prescelta e che sarebbe stata attribuita se l’Amministrazione avesse conteggiato anche i punti da assegnare per il possesso del diploma di specializzazione.
Quanti, pertanto, hanno subito una diminuzione dei punti assegnati per effetto della mancata valutazione del diploma di specializzazione possono convenire l’Amministrazione in un giudizio di fronte al TAR, al fine di ottenere che la stessa ricalcoli il punteggio da assegnare a quei concorrenti che vantano il possesso del diploma di specializzazione, ottenendo così anche una migliore collocazione in graduatoria ai fini dell’assegnazione della sede di prima destinazione.
Dall’analisi della documentazione e in particolare del verbale di scelta circa la modifica di valutazione dei criteri ci appare particolarmente fondato il vizio di violazione dell’art. 12 del DPR n. 487/94 secondo cui “nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali“ giacchè esiste un’espressa determinazione anteriore alle prove che, successivamente, non può essere contraddetta.
Il costo dell’adesione è pari a € 500 per il ricorso collettivo ed € 1500 oltre iva cpa e cu per quello individuale.
Per aderire al ricorso è sufficiente visitare il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/lavoro/1979-concorso-inps-azioni-contro-la-mancata-valutazione-del-diploma-di-specializzazione
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