Stampa questa pagina
13 Ott

IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE CON SENTENZA LA VICENDA DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN ROMANIA E RIBALTA LA SENTENZA DEL T.A.R. E LE TESI DEL MINISTERO. RICONOSCIUTO IL VALORE ABILITANTE DEL TITOLO ESTERO. In evidenza

Con due nostre recentissime sentenze pronunciate in sede giurisdizionale, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto gli appelli sul riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.
“Naturalmente - commenta l’avv. Michele Bonetti all’indomani della pronuncia – l’auspicio è che ora, il Ministero, possa definire in via di autotutela tutte le procedure ancora pendenti, e sanare la posizione di coloro i quali si sono visti illegittimamente rigettare la propria istanza di riconoscimento in Italia, dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in altro paese UE”.
Dopo il rigetto in primo grado disposto dal T.A.R., cui i ricorrenti si erano rivolti per l’annullamento del provvedimento di diniego all’istanza di riconoscimento del titolo estero, le tesi difensive degli avvocati Bonetti e Delia hanno finalmente trovato riscontro nella giurisprudenza del massimo organo della Giustizia Amministrativa, sconfessando gli assunti posti dal Ministero a fondamento dell’originario diniego.
A seguito di un minuzioso esame delle doglianze sollevate dai ricorrenti nonchè della documentazione versata in atti, il Supremo consesso ha affermato che :”Il Ministero intimato argomenta la propria decisione sul presupposto che l’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell’odierno appellante non sia sufficiente per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità rumene.
Trattasi di presupposto contrastante con la documentazione in atti. (… ). Pertanto, come fondatamente censurato nell’atto di appello, l’atto di diniego opposto dal Ministero risulta inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l’annullamento”.
La sentenza in commento, dunque, dopo aver rilevato l’infondatezza della difesa erariale, prosegue sottolineando come il Ministero avrebbe negato in capo alle appellanti i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un presupposto – disconoscimento ai fini dell’insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia – che non soltanto non risultava positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma che altresì: “(…) si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, come la ricorrente, sia titolare di diploma di laurea/master conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma”.
Si tratta dunque di due importantissime pronunce che intervengono sul dibattuto tema del riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania, facendo definitiva chiarezza.