Carissimi e Carissime,
nel presente comunicato vogliamo precisare chi potrà ricorrere avverso il nuovo decreto ministeriale per richiedere l'inserimento nelle GAE e chi invece non potra avanzare tale azione.
In primo luogo Vi rappresentiamo che coloro i quali hanno un provvedimento favorevole del Giudice Amministrativo e sono inseriti nelle G.A.E. con riserva, non devono proporre ricorso avverso il decreto ministeriale n. 400 del 2017.
Leggiamo in diversi gruppi di altri legali e di sindacati, varie versioni circa la necessità per i magistrali inseriti in G.A.E. con riserva, di ricorrere nuovamente per l'impugnazione del D.M. 400/2017.
Riteniamo, al contrario, che una nuova impugnazione del decreto ministeriale da parte di chi è già inserito in G.A.E. con riserva, sia addirittura controproducente.
Ancora non è stata fissata l'udienza dell'Adunanza Plenaria e, verosimilmente, verrà fissata a fine settembre; dunque sarete ancora nei termini (qualora e se l'Adunanza Plenaria fosse favorevole) per avanzare una impugnazione.
Qualora e se venisse proposto un nuovo ricorso, ed il TAR, che ha cambiato atteggiamento, lo rigettasse con sentenza semplificata (come sta accadendo oggi ed è questo il motivo che ci induce a non far decidere molti dei nostri conteziosi), alcuni di Voi rischierebbero un provvedimento di esclusione, considerando che la sentenza copre sia il dedotto sia il deducibile, superando così anche un precedente provvedimento cautelare favorevole.
Non è condivisibile la tesi per cui i nuovi atti emanati, debbano essere impugnati, in quanto, così ragionando, dovrebbero essere esclusi tutti coloro che non hanno impugnato i vari decreti ministeriali nel 2014, 2015, 2016, 2017 nei modi previsti e, soprattutto, entro i 60 giorni di legge.
Oltretutto, in diversi giudizi, l'Amministrazione sta eccependo la pendenza delle plurime controversie.
Riteniamo dunque che in questa situazione, ed anche per non gravare su una categoria già particolarmente provata, sia più opportuno non proporre ricorsi neanche sub specie di motivi aggiunti, in quanto considerati controproducenti.
Le uniche categorie, pertanto, per cui riteniamo di valutare compiutamente l'opportunità di avanzare il ricorso, sono le seguenti:
• ricorsi al Presidente della Repubblica per cui non vi è stato un provvedimento cautelare positivo (per intenderci, quelli da inoltrarsi entro ottobre 2016). Per tale categoria, pertanto, lo studio legale provvederà ad inoltrare un autonomo ricorso, a titolo gratuito, con modalità già comunicateVi in privato;
• ricorsi sperimentali (ossia per coloro che hanno impugnato oltre i termini di legge, asserendo la nostra tesi della nullità , poi accolta dagli organi giurisdizionali). In questo caso riteniamo opportuno, solamente a titolo cautelativo, inoltrare un nuovo ricorso. Si può attendere, tuttavia, anche tempistiche più considerevoli, che, non vadano oltre il 30 settembre 2017 (in tal caso potreste probabilmente ottenere dei chiarimenti da parte della Plenaria e sareste ancora nei termini per impugnare il ricorso straordinario che, la Pubblica Amministrazione, continua a riportare e trasporre al TAR);
• ricorrenti con diploma magistrale linguistico, che hanno già ottenuto una pronuncia favorevole in sede cautelare, ma per un ricorso generico e non specifico per la tipologia del loro diploma. Anche in questo caso è opportuno, a nostro avviso, ricorrere con le cautele predette, poiché l'Amministrazione sta eccependo la diversità del titolo.
Le nostre indicazioni, comunque, non sono di natura perentoria per le categorie sopra indicate; difatti, tali direttive vengono fornite nell'ottica della piena libertà di scelta, lasciando quindi ad ognuno di Voi completa autonomia sull'opportunità di ricorrere ma non riteniamo di far prevalere sulle scelte tecniche motivi di opportunità sindacale o economici.
Sicuramente chi ha una situazione "senza particolari problematiche" (ed ha un'ammissione con riserva, al TAR o al PDR con "ricorsi ordinari") non deve ricorrere.