Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento.
L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”.
La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo.
Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine dato nella “mala copia”.
A tal proposito, il TAR Lazio riporta: “dal raffronto tra la “brutta copia” e la “bella copia” dell’elaborato della ricorrente pare potersi desumere che l’utilizzo dei “cuoricini” da parte della stessa (…) sia stato funzionale alla redazione del testo da parte della ricorrente; l’utilizzo di tale simbolo (…) non pare prima facie potersi qualificare come oggettivamente e incontestabilmente anomalo”.
L’On.le Collegio supporta ed accoglie le doglianze prospettate dalla difesa ritenendo di dover accogliere la domanda cautelare disponendo la correzione, della prova oggetto di contestazione, da parte di una commissione diversa da quella che ha espresso l’esclusione impugnata.