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30 Gen

MEDICINA GENERALE 2014/2017: IL TAR LAZIO SULLA DEFINITIVA AMMISSIONE AL CORSO. In evidenza

Con sentenza n. 1039/2019, pubblicata in data 28.01.2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dei medici del corso di formazione di Medicina Generale per il triennio 2014/2017, che sono stati così definitivamente ammessi allo stesso alcuna riserva, seppur in assenza del diritto all’erogazione della borsa di studio.

I ricorrenti entrarono con provvedimento cautelare in appello (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 339/2015). E successivamente, nella lunga e complessa vicenda giudiziaria, ottennero poi una pronuncia negativa, dapprima del TAR e poi del Consiglio di Stato. I ricorrenti impugnarono poi una nota dell’Amministrazione che confermava la presenza di posti disponibili, chiedendo così di poter rientrare nel corso di Medicina Generale.

La pronuncia, oltre che sul comportamento acquiescente dell’Amministrazione resistente, fa leva sul c.d. principio del consolidamento, principio immanente dell’ordinamento Italiano e che tutela l’affidamento come conseguenza dell’ammissione intervenuta riserva.

Tutti i medici, difatti, già dal 2015, a seguito di un provvedimento cautelare emesso dallo stesso TAR Lazio, erano stati ammessi alla frequenza del corso di formazione.

Si legge nella pronuncia, che “l’operato della Regione ha consentito agli interessati di “recuperare i seminari e tutte le connesse attività previste per il 2014/2017”, permettendo che gli stessi, che in realtà avevano potuto frequentare il corso relativo al detto triennio sin dal 2015, quando vi erano stati inseriti con riserva in virtù del provvedimento cautelare n. 2131 del 20 maggio 2015, potessero concludere il corso come sopra rilevato e senza più alcuna riserva.

In base alle superiori osservazioni va pertanto accolta la censura proposta dai ricorrenti con la quale fanno valere che dal modus operandi della Regione viene in rilievo un adeguamento spontaneo dell’Ente ai provvedimenti a suo tempo emessi dal TAR e, occorre specificare pure, dal Consiglio di Stato in riforma di quello cautelare adottato nel presente ricorso, con la conseguenza che l’effettiva e regolare partecipazione dei ricorrenti a tutte le attività programmate del corso stesso forma il consolidamento della posizione acquisita in capo agli interessati, in base al principio quod factum est infectum fieri nequit. L’obbligo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell’atto annullato trova appunto un limite tutte le volte in cui nel tempo intercorso tra l’emanazione dell’atto illegittimo ed il suo annullamento si siano prodotte trasformazioni della realtà fattuale tali da non consentire, per la forza stessa del fatto, la puntuale retroattività degli effetti della pronuncia giurisdizionale (TAR Lazio, I, 8 marzo 2011, n. 2082).

Ma proprio il consolidamento della posizione dei ricorrenti si oppone al riconoscimento del diritto al pagamento della borsa di studio, dal momento che, vista nel suo insieme la vicenda fattuale consolidata, se ha consentito agli interessati di terminare il corso senza alcuna riserva, anche per effetto da ultimo della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 4044/2017, tuttavia ciò è stato effettuato specificando chiaramente l’Alto Consesso “senza borsa di studio”.

Il TAR Lazio ha, in tal modo, disposto la definitiva ammissione dei medici al corso di Medicina Generale per il triennio 2014/2017, senza intaccare la posizione acquisita negli anni e già definita con il conseguimento del titolo finale di medicina generale.