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05 Lug

DIPLOMATI MAGISTRALI: LA PAROLA AGLI AVVOCATI BONETTI E DELIA In evidenza

Diplomati magistrali: la parola agli Avvocati Bonetti e Delia.

Care e cari tutti, di seguito un nostro parere sul recente provvedimento normativo sui diplomati magistrale e sulle azioni da seguire.Come specificheremo in seguito rimaniamo in attesa dell’esito del ricorso da noi proposto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e nelle more inoltreremo automaticamente e nei termini di legge ogni iniziativa più opportuna nel Vostro interesse e in virtù di un mandato già ottenuto da Voi illo tempore ove ci sono tutti i Vostri dati. Pertanto proseguiamo a lottare per Voi in tutte le sedi da quella giudiziaria a quella politica con le associazioni e i comitati che da sempre rappresentiamo e che come sapete sono tra i più accreditati del settore in cui riponiamo molta fiducia per l’impegno instancabile portato avanti in prima persona da mesi e mesi in modo imparziale e indipendente e scollegato da interessi di qualsivoglia genere se non da quello unico della categoria che rappresentano: i diplomati magistrale.Il testo della norma che interessa i diplomati magistrale inserito nel c.d. "Decreto Dignità" non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Da quanto si apprende da un comunicato stampa del MIUR, tuttavia, sembra che il Consiglio dei Ministri abbia voluto estendere “al caso dei diplomati magistrali quanto già previsto dal decreto legge 669/1996, che concede alle amministrazioni dello Stato di ottemperare all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla data di comunicazione del titolo esecutivo”.
Ciò vuol dire che, in ipotesi di provvedimenti negativi di merito che travolgano le ammissioni cautelari a suo tempo ottenute, il MIUR avrà facoltà di non agire subito per eseguire la sentenza favorevole ma di attendere il termine di 120 giorni.
Appare immediatamente doveroso chiarire che tale scelta di attesa è una facoltà e non un obbligo da parte delle Amministrazioni. Nel caso del Decreto legge del 1996, infatti, sono le Amministrazioni che si prendono 120 giorni per pagare i loro creditori e sono questi ultimi che, prima di tale termine, non possono intimare di provvedere.
In questo caso, invece, come si comprenderà bene, è il Ministero che, al fine di garantire (sembrerebbe) l'inizio ordinato dell'anno scolastico, dichiara sin d'ora di non eseguire le sentenze che, verosimilmente, il TAR del Lazio depositerà tra luglio e agosto 2018all'esito della celebrazione dell'udienze di merito dell'11 luglio.
Impossibile, in tal senso, comprendere come il MIUR abbia già saputo come andrà l'udienza dell'11 luglio, le richieste di rinvio che verranno verosimilmente proposte, quelle volte a sollevare questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme europee etc.. e, al fine di evitare di eseguire le sentenze favorevoli, abbia deciso di imporre un'esecuzione ritardata delle stesse.
La sensazione evidente, secondo noi, è che a fronte di una situazione obiettivamente complessa da definire, il tempo a disposizione del Governo per intervenire è stato ristretto, ragion per cui con tale intervento si è voluto garantire che c'è una forma di attenzione al tema della scuola e dei diplomati magistrale e che serve (secondo il loro punto di vista) tempo per individuare una soluzione che provi a contemperare le esigenze di tutte le parti.
Più difficile, forse, è pensare che la scelta di posticipare sia dovuta all'attesa dei ricorsi alla CEDU e alle Sezioni Unite contro la decisione dell'Adunanza Plenaria. I tempi per tali decisioni, difatti, verosimilmente, sono ben più lunghi dei 120 giorni concessi. Sul punto abbiamo chiarito di esserci attivati con peculiari ricorsi.
In tale contesto, dunque, confermiamo la nostra volontà di NON impugnare il nuovo decreto di aggiornamento delle GAE a favore di nuovi inserimenti di docenti con diploma magistrale, nè di far fare nuovi contenziosi a chi ha agito in precedenza (anche per problemi di successiva condanna alle spese etc.)
Così come molti diplomati magistrale che hanno fatto ricorso nell’anno 2014 e/o 2015 e/o 2016 e/o 2017 e non hanno impugnato, senza alcun problema, TUTTI i detti decreti ministeriali (e dunque non hanno inoltrato annualmente TUTTI i predetti ricorsi) riteniamo che non si debba procedere ad ulteriori impugnazioni. Ciò vale per i nostri ricorrenti, considerando che ben conosciamo la loro posizione processuale e per cui non è necessaria e producente alcuna iniziativa.Eventuali questioni su impugnazioni ulteriori e questioni pregiudiziali comunitarie o di legittimità costituzionale possono essere sollevate a parte (al momento della fissazione del merito essendo quella la sede propria per la delibazione e già l’11 lugliocapiremo se il Tar ha voglia di recepirle) e già tra l’altro lo sono già state (tanto da venir trattate).