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23 Dic

CONCORSONE DELLA SCUOLA: SENTENZA DI MERITO DEL TAR DEL LAZIO SECONDO CUI I DOCENTI SENZA TITOLO POSSONO ENTRARE

E’ del 21 dicembre del 2013 un’interessante sentenza del Tar del Lazio, presieduta dal Dott. Massimo Luciano Calveri e con estensore Giuseppe Chinè, che ha disposto l’annullamento dell’articolo 2 del bando che impediva la partecipazione alla procedura ai possessori di laurea magistrale, o di laurea prevista dal previgente ordinamento, che abbiano conseguito il relativo titolo dopo l’anno accademico 2002/2003 e privi di abilitazione.
Con tale sentenza il Tar del Lazio annulla il cosiddetto articolo 2 relativamente alla posizione dei ricorrenti con conseguente scioglimento positivo della riserva posta all’atto della loro ammissione alla procedura selettiva. Il Tribunale Amministrativo dopo una attenta analisi del panorama normativo scolastico apprezza la doglianza secondo cui l’art. 2 del bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di laurea conseguita dopo il 2002/2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nel’art. 2 comma 2 del D.M. 460/1998 (“possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999”), creando una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati laureatisi sino al 2003 (periodo in cui erano attive le procedure delle SSIS dirette anche a far abiltiare i docenti) e nell’arco temporale 2008/2011 (periodo in cui la SSIS furono sospese, riprendendo poi con i c.d. Tirocini Formativi Attivi).
Per il Tar laziale l’art. 2 del bando, pur riproducendo la normativa ministeriale, interviene in un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal DM 460/2008  e in spregio alla regola della frequenza triennale, finendo con l’eludere la ratio delle disposizioni transitorie. Secondo il giudice relatore Chinè, è chiaro che la clausola di salvaguardia prevista dal DM 460/1998 era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio.
Per il Tar la P.A., all’atto di recepirne il contenuto nel bando del concorsone del 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo in virtù della ratio normativa giustificatrice, permettendo la partecipazione al concorso. Diversamente argomentando si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002/2003 e candidati che hanno conseguito la laurea in anni subito successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Oltretutto, dopo la sospensione delle SSIS dall’anno accademico 2008/2009, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, il bando impediva concretamente la partecipazione al concorso a tutti i candidati, più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito dopo l’anno 208/2009, per i quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante. Per il Tar la sospensione delle SSIS che non ha dato la possibilità di acquisire l’abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso, determina una irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento delle norme del bando del concorsone che limitano la partecipazione degli aspiranti docenti.

Ultima modifica il Lunedì, 23 Dicembre 2013 22:19