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22 Lug

Dalla Corte Costituzionale una nuova speranza per i precari della scuola

Risale a qualche giorno fa l’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 207/2013) con cui la stessa, nell’esaminare la legittimità dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge del 3 maggio 1999 n. 124 (sul conferimento di supplenze annuali) e la compatibilità di queste disposizioni con la normativa europea sul lavoro a tempo determinato, ha ritenuto di dover devolvere la questione direttamente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per chiedere di chiarire, in via interpretativa, se tale normativa sia applicabile anche al personale scolastico.

E’ evidente, quindi, che il dubbio è sorto anche in capo alle più alte sfere della magistratura nazionale, che non hanno ritenuto completamente infondata la questione e, pertanto, hanno preferito rimettere la questione pregiudiziale all’Unione Europea. Qualora la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritenesse l’art. 4 della legge nazionale incompatibile con la normativa di rango superiore, il MIUR sarebbe costretto a rivisitare l’intero sistema di supplenze attraverso contratti a tempo determinato.

Il contrasto dell’art. 4 c. 1 e 11 della legge 124/1999 con la clausola 5 dell’accordo quadro tra gli Stati membri dell’UE sul lavoro a tempo determinato è stato portato all’attenzione dei magistrati italiani anche nei ricorsi promossi dallo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti & Partner nell’ambito della campagna al Giudice del Lavoro per i precari della scuola, ove è stato rilevato che:

La discriminazione operata a danno del ricorrente è illegittima, in quanto, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, dovendosi applicare, in linea di massima, il principio “ pro rata temporis” .

E’ pertanto evidente che la scelta del legislatore italiano, espressa con il citato D.L. 70/2011, di escludere il personale scolastico non di ruolo dall’applicazione della normativa di recepimento della direttiva 1999/70/CE, non fa venir meno la possibilità per i singoli di invocarne l’applicazione diretta nei confronti dello Stato (sent. cit. 22/12/2010 ).”

Tale affermazione è quanto più vera ove si consideri che le procedure concorsuali di reclutamento del personale scolastico non vengono bandite con cadenza regolare e, di conseguenza, il ricorso ai contratti a tempo determinato contrasta con le ragioni temporanee e non permanenti che ne consentirebbero l’uso, come rilevato anche dal Tribunale dell’Aquila del 27 giugno 2012.

Vedi la campagna al Giudice del Lavoro per i precari della scuola.

Ultima modifica il Lunedì, 22 Luglio 2013 16:45