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09 Gen

Il contratto di apprendistato: storia, tipologie e novità

Cos’è l’apprendistato
Il contratto di apprendistato costituisce il canale di accesso al mondo del lavoro rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale.

Regola un rapporto di lavoro nel quale l’azienda si impegna a formare l’apprendista per favorirne l’acquisizione di una formazione professionale, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale e versamento di un corrispettivo per l’attività svolta.

Mira dunque a facilitare la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro,valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

A fronte della prestazione lavorativa (l’apprendista) il datore di lavoro si obbliga a corrispondergli, quale corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria al fine di conseguire la professionalità richiesta dalle mansioni svolte o le conoscenze utili a conseguire un titolo di studio.

Pertanto, la formazione riveste un ruolo principale per il contratto di lavoro per questo motivo viene definito a prestazione mista.

Breve storia
Il contratto di apprendistato viene ri-formato con la legge Biagi e presenta tre tipologie

Tipologia apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale in ambiente di lavoro ed è diretto ai più giovani, in particolare a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d’età tra i 15 e i 18 anni compiuti).

Durata: questa forma di apprendistato ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati.

Tipologia apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale ed è diretto ai giovani che abbiano compiuto 18 anni (comprende la fascia d’età tra i 18 e i 29 anni compiuti).

L’apprendista deve essere seguito da un tutor aziendale.

Durata: questa forma di apprendistato ha una durata massima di 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere d’istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante.

Tipologia apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di ottenere titoli di studio di tipo tecnico-specialistico superiore, universitari e post-universitari, formarsi come ricercatori o poter porre in essere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. svolgere il praticantato per iscriversi a Ordini Professionali, ed è rivolto ai giovani che abbiano compiuto 18 anni (comprende la fascia d’età tra i 18 e i 29 anni compiuti).

La formazione dunque si ottiene in azienda.  L’apprendista deve essere seguito da un tutor aziendale.

Al termine del percorso si ottiene un Diploma di alta formazione (post-diploma). Il percorso formativo – professionale è stabilito inizialmente nel contratto, compreso il tutor aziendale.

Durata: questa forma di apprendistato è stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.

Le novità della riforma Fornero*
Il nuovo contratto di apprendistato, diversamente da quanto avveniva prima, si pone come obiettivo principale la formazione dei giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro in ogni suo aspetto.

Una corsia preferenziale viene aperta per i giovani, i lavoratori in mobilità senza limiti di età, i datori di lavoro che svolgono l’attività in cicli stagionali.

L’apprendistato, diventa il principale strumento per iniziare una carriera lavorativa.

Per favorirne l’impiego, dal 1 gennaio 2013  si amplia il numero di apprendisti che un datore di lavoro (con più di 10 dipendenti) può assumere. Prima della riforma il numero degli apprendisti poteva superare il numero delle maestranze specializzate e qualificate, e non era prevista una durata minima del rapporto, né vincoli all’utilizzo.

Con la riforma del mercato del lavoro, invece, il numero degli apprendisti può raggiungere il rapporto di 3 a 2.

Per chi ha meno di 10 dipendenti è mantenuto il limite precedentemente in vigore (1 a 1). Per le imprese artigiane, invece, continuano a trovare applicazione le norme di maggior favore3.

Durata del contratto: viene reintrodotta la durata minima del contratto di apprendistato che non può essere inferiore a sei mesi e che comprende il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto

Applicazione del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato nelle sue linee guida è di competenza del governo; nella sua applicazione è di competenza regionale.

L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

Nel settore industria, il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti.

Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, art. 4). Con la circolare del Ministero del Lavoro del 10 novembre 2008 n. 27, viene chiarito che il contratto di apprendistato può essere avviato anche nell’ambito di società consortili che durano per un periodo inferiore a quanto stabilito dal contratto per la qualificazione dell’apprendista.

Vantaggi
-    possibilità di sottoinquadramento contrattuale, in quanto il datore di lavoro deve assolvere un obbligo formativo per il quale riceve gli sgravi fiscali
-    la durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi (in questo modo si evita che il contratto possa essere considerato una forma alternativa al contratto determinato o ai contratti stagionali e garantisce una formazione adeguata, in quanto in meno di sei mesi, non è possibile erogare un servizio di formazione). Ricordiamo che il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, ad una durata massima di 3 anni.
-    La prestazione dell’apprendista non può essere legata alla produttività, poiché la formazione è l’elemento sostanziale del contratto. Pertanto questo tipo di contratto non può essere applicato ai lavori che non richiedono una formazione specifica. Il concetto di apprendimento è implicito in qualsiasi attività lavorativa, ma nel contratto di apprendistato è la parte determinante.
-    La volontà di fissare un parametro di durata temporale è indirizzato a limitare l’uso-abuso in tutti quei settori professionali in cui l’apprendimento non è parte determinante della professione

Svantaggi
-    il limite d’età in relazione alla situazione italiana. I contratti professionalizzanti in cui il massimo di età, sono i 30 anni potrebbe lasciare “fuori” da questa tipologia di contratiti, un buon numero di giovani, non ancora inseriti nel mercato del lavoro, in modo formale, vale a dire con una contratti trasparenti
-    per le aziende, spesso risulta difficoltoso per le pratiche burocratiche da espletare.

Trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato
Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, la possibilità di assumere nuovi apprendisti è consentita ai datori di lavoro che nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione abbiano mantenuto al lavoro almeno il 30% degli apprendisti precedentemente assunti. Dal 1 dicembre 2015 tale percentuale verrà elevata al 50%.

Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni e per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti devono essere considerati lavoratori a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Diritti e doveri del contratto di apprendistato

. • obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo;
• divieto di retribuzione a cottimo e possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
• presenza di un tutore o referente aziendale;
• possibilità del riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali;
• registrazione della formazione e della qualifica eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
• possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,infortunio o sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
• divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, pena sanzioni di legge.

Previdenza
Ai fini previdenziali è previsto il contributo di finanziamento dell’ASpl pari a 1,31 per cento della retribuzione imponibile

ItaliaOrienta ringrazia l’avv. Michele Bonetti per la consulenza in materia

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Gennaio 2013 15:39