Il T.A.R. Lazio con l’ordinanza n. 3553 del 24 marzo 2021 ha ritenuto di non concedere l’accesso al fascicolo processuale ad un controinteressato sostanziale alle domande spiegate in giudizio.
Come noto, alla luce della disciplina del processo amministrativo telematico (introdotta in attuazione dell'art. 38 D.L. n. 90/2014, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, a seguito del quale è stato emanato il D.P.C.M. n. 40/2016 avente ad oggetto il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico” oggi sostituito con D.P.C.S. n. 134/2020) tutti i fascicoli, sia precedenti che successivi alla riforma, sono stati digitalizzati e dunque il fascicolo processuale riferibile al singolo procedimento, contenente tutte le informazioni e dati ad esso riferibile, è oramai tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
Diversamente dall’accesso ai provvedimenti del giudice, assicurato tramite pubblicazione sul sito web della giustizia amministrativa a qualunque cittadino, l’accesso al fascicolo informatico è riservato alle sole parti costituite. Solo qualora vi fossero soggetti terzi interessati a visionare il fascicolo di parte al fine di intervenire nel procedimento, il G.A. dovrà, previa specifica e motivata istanza, valutare se consentire l’accesso al fascicolo. Difatti, a norma dell’art. 17, comma 3, del D.P.C.S. n. 134/2020 All. 1 e 2, “L'accesso di cui al comma 1 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”.
Nella prassi, ove l’interesse attuale e concreto all’accesso (finalizzato ad intervenire) risulti lampante, il Presidente della sezione può provvedere con decreto ammettendo il terzo richiedente a visionare il fascicolo, diversamente la sussistenza dell’interesse dovrà essere oggetto di valutazione anche per la circostanza che i documenti attinenti al procedimento non sono soggetti alla disciplina dell’accesso di cui alla Legge 241/1990 e soggetti a particolari criteri di riservatezza.
In tal senso si è espresso il TAR del Lazio il quale, dopo aver fissato una specifica udienza al fine di consentire il contraddittorio tra le parti e verificare l’interesse concreto del richiedente, ha respinto la richiesta.
Secondo il T.A.R. ove “l’istanza prov[enga], tramite il suo difensore, da un soggetto che non è parte del giudizio”, deve ritenersi che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto “l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990” e “nessuna norma consente l’accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti”. Va esclusa, quindi, “la possibilità per i soggetti terzi di accedere agli atti del fascicolo telematico (cfr. Tar Milano, Sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 1158; C.G.A.R.S., Sez. I, d.p. n. 150/2020; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, d. p. n. 902/2018)” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 24 marzo 2021, n. 3553).
La posizione espressa dal TAR del Lazio è condivisibile, anche in ossequio del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali delle parti processuali che, nel caso in cui si optasse per un diritto accesso “indiscriminato” al fascicolo, potrebbe essere minato. In ogni caso non può non osservarsi che l’istanza di accesso al fascicolo informatico proveniente da un avvocato e motivata da esigenze di difesa, ove vi sia un comprovato interesse, non può pregiudicare il diritto dell’interventore ad una piena tutela (alla quale si accede anche attraverso la visione del fascicolo). L’esigenza di riservatezza delle parti processuali, dunque, deve essere contemperata con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.