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18 Lug

Mobilità e servizio pre ruolo in scuola paritaria: al via le preadesioni al ricorso straordinario

L'ordinanza 8 aprile 2016, n. 241 in materia di mobilità prevede dei limiti per il riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità.

Sono valutabili solo gli anni svolti in scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solo fino al 31 agosto 2008. Sono inoltre riconoscibili gli anno svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale.

E' noto come sin dal 2000 le quattro tipologie di scuole a suo tempo esistenti (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) sono state sostituite conl’unica categoria di Scuola Paritaria, riconosciuta dal MIUR.

Il Consiglio di Stato, in tal senso, ha chiarito che “nel sancire l’equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell’anno 2000, si è agganciata logicamente l’equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (n. 1102/2002).

Tale decisione trova la propria fonte nella contrattazione collettiva giacchè è proprio il CCNL a disporre che il servizio non verrà conteggiato.

A nostro modo di vedere la decisione della contrattazione collettiva e ora dell'ordinanza sulla mobilità mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente antitesi con i principi interni e comunitari che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante svolgano mansioni analoghe. In tal senso, come già accaduto nell'ampio contenzioso sul riconoscimento del servizio preruolo da noi portato avanti, si può sostenere l'applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e l'illegittimità, tra gli altri, con l’art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 secondo cui “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Per ottenere il riconoscimento di tale servizio svolto è possibile agire collettivamente con un ricorso straordinario essendo già spirati i termini del ricorso al TAR.

I tempi di definizione di tale giudizio vanno dai 6 mesi ai 24 circa. Quella della mobilità non è un'azione che consente di poter immediatamente ottenere il punteggio spettante giacchè è impossibile stabile il corretto interesse all'attribuzione della sede ambita. Si tratta dunque di ricorsi volti a non perdere la possibilità di ottenere il riconoscimento del servizio svolto anche nel tempo evitando il consolidarsi di una normativa profondamente illegittima.

Stante le numerose richieste di adesione ad un ricorso di questo tipo abbiamo deciso di aprire una fase di preadesione che ci consenta di stimare costi e fattibilità dell'azione.

La fase di preadesione che non è impegnativa (se non volta a dimostrare la seria intenzione di aderire) si chiude il 25/7.

Tutti gli interessati devono compilare il form di adesione senza inviare alcun ulteriore materiale cartaceo o mail.

Il costo dell'azione varia da € 250 a € 500 cadauno a seconda del numero di adesion raggiunte. Ove non dovessero pervenire adesioni in numero sufficiente (anche in ragione della necessità di dividere diverse tipologie giuridiche peculiari di casi) ci riserviamo di non darvi seguito spostando ogni eventuale azione a ricorsi singoli innanzi al Giudice del Lavoro.

Per inviare la preadesione all'azione E' SUFFICIENTE COMPILARE IL FORM ACCEDENDO A QUESTO LINK