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18 Gen

Ammissione a Medicina. TAR Palermo i nostri ricorrenti restano a Palermo e non vanno a Caltanissetta

Il T.A.R. Palermo ha definitivamente respinto il ricorso di alcuni candidati che chiedevano l'assegnazione a Palermo invece che a Caltanissetta in danno dei nostri ricorrenti ammessi lo scorso anno dal T.A.R. Lazio per la vicenda "bonus maturità".

Il T.A.R. ha ritenuto che "iessendo il ricorso inammissibile per carenza d’interesse e comunque infondato nel merito" giacchè, proprio come da noi sostenuto sin dalla fase cautelare "appare altresì rilevante il fatto che i ricorrenti, avuto riguardo alla prima graduatoria, stante il loro punteggio, andrebbero assegnati comunque a Caltanissetta" (così l'ordinanza cautelare).

Per gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti è l'ennesima vittoria in difesa dei nostri studenti che possono regolarmente continuare a studiare a casa propria.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2014, proposto da:
XXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Palermo, Via Nunzio Morello, 40;

contro

Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

XXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso xxx in Palermo;
XXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Fiasconaro e Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio eletto presso Gregorio Fiasconaro in Palermo, via Goethe, 1;
XXXX, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2014 che detta "Criteri di assegnazione Studenti di primo anno al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Palermo e Caltanissetta";- delle graduatorie di assegnazione delle sedi degli immatricolati ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di Palermo e Caltanissetta secondo i criteri stabiliti dal S.A. nella seduta del 18 marzo 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo, [...];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2015 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. PREMESSA.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2013/14 per un contingente complessivo di 400 posti (+ 5 per non comunitari), sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo di Palermo in data 9 settembre 2013 e ottenendo i seguenti punteggi utili ai fini dell’immatricolazione in base alla graduatoria del 30 settembre 2013: [...];, p. 39,30; [...];, p. 39,40; [...];, p. 39,30; [...];, p. 39,00; [...];, p. 39,20; [...];, p. 39,30.

In base al bando di concorso (decreto n. 1313/13, come poi sostituito con decreto n. 1885/13) il contingente complessivo era così ripartito: 167 posti per la sede formativa di Palermo, per il corso denominato Ippocrate; 168 posti sempre per la sede formativa di Palermo, per il corso denominato Chirone; 65 posti per la sede formativa di Caltanissetta, per il corso denominato Hypatia, per un totale, dunque, di 335 posti presso la sede di Palermo.

Con riferimento alla sede formativa, l’art. 11 stabiliva che “gli studenti, contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione, ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascuna sede formativa, dovranno esprimere la preferenza, su apposito modulo predisposto dall’Università degli studi di Palermo, della sede presso cui intenderebbero seguire il corso (Palermo o Caltanisetta)”, cosicché l’amministrazione avrebbe poi pubblicato sul sito l’assegnazione alle sedi formative (Palermo o Caltanissetta), stabilendo che “in base all’ordine della graduatoria di merito e alla preferenza manifestata dai candidati, saranno assegnati per primi i posti della sede formativa di Palermo”.

In ragione della vicenda che ha riguardato il punteggio per la valutazione delle prove, ossia quella della valutabilità del percorso scolastico (c.d. bonus maturità), prima previsto dall’art. 10 del D.M. 449/13 su “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato” per l’a.a. 2013-2014, poi eliminato con D.L. n. 104/13 (art. 20, co. 1) e poi reintrodotto dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 (art. 20, co. 1 bis), alla graduatoria stilata il 30 settembre 2013, nella quale i ricorrenti erano e sono inclusi, se ne è venuta ad aggiungere una seconda, pubblicata il 18 dicembre, in cui si inserivano i candidati che avevano ottenuto almeno 20 al test di ammissione e potevano godere del bonus.

Ciò avveniva in conformità al D.M. 29 novembre 2013 n. 986, che ha disciplinato appunto le procedure di applicazione dell’art. 20 cit., prevedendo all’art. 1 la definizione di “una nuova graduatoria” al fine di includere il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico e all’art. 2, dedicato al funzionamento delle graduatorie, che restasse in vigore la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 e che i candidati della graduatoria del 18 dicembre 2013 fossero ammessi in sovrannumero.

Per la sede universitaria di Palermo la graduatoria del 18 dicembre 2013 contemplava 81 studenti immatricolati in sovrannumero (con punteggi da 48,20 a 44,40, e quindi superiori a quelli degli odierni ricorrenti, che non assumono di avere diritto al bonus).

Ad essa si sono aggiunte altre graduatorie stilate in ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi nell’ambito del contenzioso generato dalla vicenda del bonus maturità.

In particolare alla data di adozione della delibera impugnata (18 marzo 2014) vi erano 34 concorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali (emessi, come si diceva, sempre in un contenzioso inerente il bonus), immatricolati con riserva.

Con la delibera del 18 marzo 2014 - in adesione alla proposta fatta dal Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia e dell’Area Legale dell’Ateneo che, tenuto conto del fatto che il numero dei posti originariamente assegnato al Corso di laurea di Caltanissetta (65) corrispondeva al 16,25% del totale dei posti messi a concorso, proponeva di assegnare per ciascuna graduatoria una medesima percentuale di studenti alla sede formativa di Caltanissetta, selezionando quelli col punteggio più basso (e, quindi, in conformità all’art. 11 del bando) - il Senato accademico deliberava di assegnare alla sede predetta n. 67 immatricolati della graduatoria del 30 settembre 2013, in essi compresi i 25 studenti che avevano espressamente indicato detta sede, n. 13 immatricolati della c.d. graduatoria col bonus maturità, n. 5 immatricolati della graduatoria “Ricorsi T.A.R.”.

2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2014, che tenendo conto dell’esistenza delle tre graduatorie, dettava i criteri di assegnazione alle due sedi formative come sopra sintetizzati.

Ne chiedevano tout court l’annullamento, lamentando il fatto che i controinteressati, inclusi nella c.d. terza graduatoria dei vincitori di ricorsi al TAR per il punteggio bonus maturità, erano stati assegnati alla sede di Palermo pur avendo conseguito un punteggio di merito inferiore al loro, che risultavano assegnati a Caltanissetta nonostante avessero, in assenza di diversa disposizione dell’Università, iniziato a seguire le lezioni a Palermo.

In data 9 giugno 2014 si costituiva l’Università intimata, producendo solo documentazione e senza svolgere difese scritte.

Ai controinteressati il ricorso era notificato dopo l’accesso agli atti esperito per conoscere i nominativi dei candidati corrispondenti ai codici riportati nella graduatoria e indicati nel ricorso originario.

Tre di questi si costituivano in giudizio, svolgendo eccezioni preliminari e difese di merito.

Con ordinanza n. 553 del 9 luglio 2014 la Sezione respingeva la domanda cautelare, ritenendo prima facie logici e razionali i criteri di assegnazione degli immatricolati secondo le tre graduatorie e l’applicazione per ognuna di esse della percentuale del 16,25% di studenti da assegnare a Caltanissetta e, evidenziando anche il fatto che i ricorrenti, avuto riguardo alla prima graduatoria e stante il loro punteggio, sarebbero stati assegnati comunque a Caltanissetta.

Con ordinanza n. 511 del 13 ottobre 2014 il CGA, in riforma della suddetta ordinanza, ha disposto che deve darsi prevalenza “agli studenti che abbiano conseguito i maggiori punteggi in senso assoluto (all’uopo computandosi anche il c.d. bonus maturità), e non invece relativamente a singole graduatorie parziali contingentemente elaborate dall’Università; con il corollario che alla sede meno ambita (tra coloro che non l’abbiano richiesta) vanno prioritariamente destinati gli studenti ammessi in sovrannumero e, quindi, quelli che hanno ottenuto un punteggio (complessivo e assoluto) inferiore” ed ha così sospeso “l’efficacia degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che vengano adottati in applicazione dei criteri indicati nella presente ordinanza”.

Disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti a questo giudice per la sollecita fissazione del merito.

In vista dell’udienza pubblica fissata per il 20 marzo 2015 nessuna delle parti private depositava documenti o atti difensivi, mentre in data 17 febbraio 2015 l’Avvocatura dello Stato depositava una memoria difensiva, nella quale tuttavia non dava conto degli esiti del giudizio cautelare.

Con ordinanza collegiale n. 844 del 2 aprile 2015 il Collegio riteneva necessario acquisire dall’Università di Palermo una dettagliata relazione sulla complessiva situazione delle graduatorie per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/14, e documentati chiarimenti, oltre che in ordine all’originaria assegnazione dei ricorrenti alle sedi formative (Palermo o Caltanissetta), come pubblicata in ossequio all’art. 11 del bando (e alla nota prot. n. 79774 dell’8 novembre 2013), anche sugli ulteriori provvedimenti eventualmente assunti in applicazione dei criteri indicati dal giudice d’appello.

In considerazione del fatto che solo tre dei controinteressati ammessi con riserva si era costituito e non vi era notizia dell’esito dei ricorsi proposti, si chiedeva di conoscere pure la posizione degli immatricolati con riserva, e “in particolare di quelli individuati nel presente giudizio come controinteressati, ordinando all’amministrazione ed alle parti, ove costituite, di documentare l’esito dei giudizi dagli stessi intrapresi (sia di quelli che hanno condotto alla c.d. terza graduatoria, che di eventuali altri giudizi dagli stessi instaurati al fine di ottenere l’immatricolazione al corso di studi in Medicina e Chirurgia) e, quindi, la loro attuale posizione universitaria.”

L’amministrazione ottemperava in data 11 giugno 2015 e la difesa dei ricorrenti, nonché quella di [...], depositava memorie difensive.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2015 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

3. RAGIONI DELLA DECISIONE.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito, essendo il ricorso inammissibile per carenza d’interesse e comunque infondato nel merito.

I ricorrenti mirano a mantenere l’assegnazione alla sede formativa di Palermo, sul presupposto che detta assegnazione scaturisca dall’applicazione delle regole del bando (in particolare art. 11) alla graduatoria del 30 settembre 2013, e che solo in virtù della delibera impugnata, che assumono violativa del predetto art. 11, essi sarebbero stati assegnati a Caltanissetta.

L’assunto è erroneo.

Va detto in primo luogo che l’assegnazione dei ricorrenti alla sede di Palermo è dovuta alla disposizione n. 79774 che il Funzionario Responsabile dell’Università ha adottato in data 8 novembre 2013 in considerazione della situazione di incertezza che si era venuta a creare per le vicende sopra richiamate sul bonus maturità.

Con la nota suddetta, infatti, tenuto conto della circostanza che erano ancora in itinere le procedure di immatricolazione e non era possibile assegnare i vincitori alle sedi formative di Palermo o Caltanissetta, si disponeva “di procedere ad immatricolare provvisoriamente in funzione della sede di preferenza espressa dal candidato (Palermo/Caltanissetta)” [“provvisoriamente” è nel testo in grassetto e sottolineato], riservando l’assegnazione al termine delle procedure di immatricolazione.

Invero proprio applicando l’art. 11 del bando e visto il contingente di posti su Palermo e Caltanissetta, gli odierni ricorrenti, che si trovavano nella parte bassa della graduatoria del 30 settembre 2013 (l’ultimo inserito aveva p. 38,60) e comunque oltre il 370° posto, non avrebbero potuto comunque ottenere come sede formativa Palermo, che hanno provvisoriamente ottenuto solo in forza della nota dell’8 novembre 2013.

D’altronde, per espressa scelta del Miur, qui non censurata (tanto che il Miur non è neppure parte del giudizio), e non per arbitraria scelta dell’Ateneo palermitano, come sostengono i ricorrenti, la graduatoria del 30 settembre 2013 doveva restare intangibile e le altre nuove graduatorie dovevano “convivere” con la prima basata sul puro merito.

In nessun modo, pertanto, incide e poteva incidere sulla posizione dei ricorrenti la formazione delle altre graduatorie, la cui gestione, in merito all’assegnazione alle sedi formative così come fatta dal Senato accademico nella seduta del 18 marzo 2014, appare comunque esente dai vizi dedotti.

D’altronde nessuna pretesa tutelabile potevano vantare i ricorrenti al mantenimento della sede di Palermo, neppure in termini di violazione del legittimo affidamento e della continuità didattica, dal momento che l’assegnazione, a chiare lettere, era stata fatta solo in via provvisoria.

In sintesi: gli odierni ricorrenti, inseriti nella graduatoria di merito del 30 settembre 2013, avevano avuto assegnata solo provvisoriamente la sede di Palermo; in applicazione dell’art. 11 del bando avrebbero avuto la sede di Caltanissetta, e ciò anche se non fossero intervenute le altre graduatorie che tengono conto (con modalità diverse) del bonus maturità, cui loro non risulta avessero diritto; in nessun modo, dunque, la deliberazione del Senato accademico, che si preoccupa dei criteri di assegnazione della sede a seguito dell’intervento delle altre graduatorie, è per loro lesiva.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

La peculiarità e complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Ultima modifica il Lunedì, 11 Luglio 2022 09:57