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Venerdì, 26 Luglio 2019 09:39

PER TUTTI I DIPLOMATI MAGISTRALE: IL MEMO DELLE NOSTRE RIUNIONI, DA LEGGERE CON CURA E FINO IN FONDO. AGGIORNATO ALLE ULTIME NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI DI QUESTI GIORNI. In evidenza

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Care e cari ricorrenti,
Con la presente nota intendiamo riportarvi alcune informazioni che le riunioni dei nostri studi legali hanno discusso in questo lungo ciclo di riunioni.
Comprenderete come un confronto empatico tra di noi su temi molto complessi riesca a chiarire molti passaggi difficili; proverò, tuttavia, a semplificarli e a riportarli in maniera atecnica, in modo che gli stessi siano più comprensibili.
Vi assicuro che la nostra battaglia proseguirà in tutte le sedi per la tutela dei vostri diritti.
Nella giornata del 18/05/2019, si è tenuta l’ultima di un ciclo di riunioni predisposte dal nostro studio legale tra Roma e Messina e finalizzate a fornire maggiori informazioni in merito alla nota vicenda del diploma magistrale. 
L’Avv. Michele Bonetti ha, pertanto, invitato tutti i ricorrenti insegnanti a partecipare, allo scopo di informare gli stessi sullo stato attuale delle vicende giudiziarie che li riguardano, nell’ottica di enucleare meglio alcuni passaggi giudiziari alla luce della complessità degli stessi.
In primis, bisogna chiarire che, ad oggi, per quanto riguarda i ricorsi per il diploma magistrale non vi è alcun merito fissato, salvo i ricorsi che non hanno ottenuto l’accoglimento cautelare e quindi di coloro che non sono stati ammessi in Gae con riserva, nonché è fissato il caso peculiare della Provincia autonoma di Trento.
Riteniamo che, a breve, a seguito della seconda Plenaria, vi sarà la fissazione dei meriti. Onde provare ad evitare e procrastinare la suddetta fissazione, abbiamo ritenuto di avanzare un regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Cassazione, in quanto, a nostro avviso, a seguito della seconda Plenaria si pone un problema di giurisdizione. Difatti, la riqualificazione, unitamente ad altre problematiche, degli atti impugnati da parte della seconda Plenaria fa sì che sia necessario un ripensamento sul Giudice competente a decidere. La scelta, dunque, delle Sezioni Unite sulla qualificazione dei D.M. di aggiornamento delle Gae, inaugurata all’esito di un ricorso preventivo di giurisdizione proposto nel lontano 2012, che riconosceva la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e non invece del Giudice del Lavoro, solamente in virtù del fatto che venivano impugnati degli atti aventi valenza generale ed in quanto tali, qualora e se annullati, aventi una validità erga omnes, sembra smentita dalla decisione delle Adunanze Plenarie del 2017 e 2019.
Pertanto, a fronte di questa determinazione delle Sezioni Unite, abbiamo avanzato i ricorsi di fronte al Giudice Amministrativo, che ha prima accolto i provvedimenti cautelari e poi si è pronunciato con otto sentenze passate in giudicato. Da qui un’ordinanza di rimessione, a nostro avvisto inammissibile, di fronte all’Adunanza Plenaria, che è il più alto consesso degli organi amministrativi, e che nell’ottica del principio nomofilattico traccia la linea da seguire da parte dei TAR e del Consiglio di Stato, che devono adeguarsi al pronunciamento dell’anzidetta Adunanza, salvo la possibilità, per il Consiglio di Stato, di rimettere nuovamente la questione alla stessa. Così è stato con la prima Adunanza, (https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&;
;schema=cds&nrg=201506340&nomeFile=201700011_11.html&subDir=Provvedimenti ; https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&;;schema=cds&nrg=201506574&nomeFile=201700011_11.html&subDir=Provvedimenti ), e così nell’ambito della seconda Adunanza Plenaria il Consiglio di Stato ha ritenuto di non adeguarsi e ha formulato nuovi quesiti, anche a seguito di circostanze sopravvenute, dal momento che nelle more è intervenuto tra la prima e la seconda Plenaria il Concorso straordinario, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto Decreto Dignità. Quest’ultimo ha scelto come soluzione per risolvere la problematica dei diplomati magistrali inseriti in Gae un concorso di natura riservata e straordinaria. Nelle more abbiamo ritenuto di sindacare queste procedure riservate per il tramite di un'altra procedura analoga che è quella del FIT transitorio, in riferimento alla quale abbiamo richiesto la rimessione alla Corte Costituzionale. La richiesta di rimessione riguardava i Dottorati con dei piani di studio peculiari, che potevano consentire di pensare che vi fosse l’abilitazione all’insegnamento. In merito a tale questione la Corte Costituzionale ha riportato che la questione sui Dottorati è infondata e che la questione generale sulla natura riservata del Concorso straordinario è invece inammissibile per la formulazione del quesito posto dal Consiglio di Stato. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190507165725.pdf). La seconda Plenaria ha sostanzialmente ribadito quanto detto dalla prima (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&;;schema=cds&nrg=201808773&nomeFile=201900004_11.html&subDir=Provvedimenti ;https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&;;schema=cds&nrg=201805941&nomeFile=201900005_11.html&subDir=Provvedimenti) più intellegibile per tutti noi rispetto al provvedimento giudiziario.
In merito ai passaggi in giudicato delle sentenze, essi denotano un profondo malcontento all’interno della categoria in oggetto per una disparità di trattamento, dal momento che sebbene è lecito avere opinioni ed interpretazioni diverse, tuttavia quello che, a nostro avviso, deve garantire una magistratura addetta alla funzione nomofilattica è l’uguaglianza ed evitare la disparità di trattamento; pertanto, noi abbiamo sempre sostenuto nell’ottica della nostra campagna che i passaggi in giudicato, essendo stati annullati degli atti normativi, avessero efficacia erga omnes.
Diversamente, secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato nell’ambito della seconda Plenaria, non merita condivisione la tesi che attribuisce efficacia erga omnes ai passaggi in giudicato in oggetto, dal momento che “Il d.m. n. 235/2014 disciplina – come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone – i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili. I destinatari del d.m. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. I destinatari del d.m. sono, quindi, determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa.”
Il Consiglio di Stato nella seconda Adunanza Plenaria ritiene, pertanto, che non sono stati impugnati degli atti normativi aventi valenza generale ma degli atti indirizzati ad una pletora determinata e determinabile di persone e pertanto l’annullamento di questi atti non determina un’efficacia erga omnes. Quindi, a nostro avviso, sono venuti meno i presupposti che avevano portato alla determinazione della giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo. Da qui la decisione di spiegare un regolamento di giurisdizione che porti la vicenda dinnanzi alle Sezioni Unite, che possa materialmente sospendere i procedimenti pendenti (potendovi comunque essere una richiesta di sospensione degli stessi, cosiddetta sospensione impropria), nonché condurre ad una richiesta di rinvio tout court qualora non si ritenesse di sospendere i giudizi, che avrebbe sostanzialmente la stessa funzione, ed in finis si potrebbe auspicare una nuova rimessione alla Plenaria sulla base di questi presupposti.
Sui passaggi in giudicato la nostra era stata anche una scelta strategica all’interno della nostra campagna, diretta a portare ad un annullamento erga omnes, ed intervenuta ovviamente secondo criteri di casualità (essendo stati i giudizi delibati in determinati momenti anche sulla base degli anzidetti criteri).
In ogni caso i passaggi in giudicato potevano essere revocati entro sei mesi con l’istituto della revocazione, plausibile proprio di fronte ad un’Adunanza Plenaria che muta radicalmente un indirizzo. Vi è stata, quindi, una scelta politica inequivocabile da parte del Ministero di non inoltrare questo strumento processuale per perequare tutte le situazioni, determinando, pertanto, una disparità ed un senso ancor più profondo di amarezza ed ingiustizia tra i ricorrenti.
Nelle more e successivamente alla nostra decisione di inoltrare un regolamento preventivo di giurisdizione è intervenuto il D.M. di aggiornamento delle Gae. Sul punto e sulla necessarietà di non impugnare tale decreto, in quanto non lesivo, ci siamo già espressi compiutamente al presente link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/1931-perche-non-e-necessario-impugnare-il-d-m-374-2019-se-siete-gia-in-gae-con-riserva, che vi invitiamo a leggere con estrema cura ed attenzione. In sintesi, a nostro avviso, il D.M. non va impugnato in quanto non lesivo, consentendo di inoltrare la domanda a chi è già ammesso con riserva. Coloro che sono già di ruolo ovviamente non dovranno neanche inoltrare la domanda.
Difatti non è in alcun modo pertinente il lodevole precedente del TAR Puglia di questi giorni (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&;;schema=tar_le&nrg=201900924&nomeFile=201900453_05.html&subDir=Provvedimenti) che ha consentito l’annullamento del depennamento dei docenti dalla GAE.

Sul punto, difatti, il TAR di Lecce, in accoglimento dei ricorsi avanzati dal nostro studio legale, ha riammesso in GAE gli insegnanti con ricorso pendente, che erano stati illegittimamente esclusi dalle predette graduatorie.

I provvedimenti di esclusione, prontamente sospesi dall’On.le Collegio adito, riguardavano prevalentemente (ma non solo) gli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale che avevano ricorso dinanzi al G.A. per vedersi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e che attendono gli esiti dei propri procedimenti giudiziali.

L’On.le Collegio adito, ha precisato che i ricorrenti inseriti in GAE con riserva hanno diritto a permanervi fino alla decisione definitiva, indipendentemente da quanto riportato in eventuali provvedimenti provvisori e comunque non definitivi.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il link http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/precari-della-scuola/2011-riammessi-in-gae-fino-alla-sentenza-di-merito-la-decisione-del-tar-lecce

Nulla però c’entra sul punto l’intervenuta impugnazione dell’ultimo D.M. e le rispettive posizioni sul punto, poiché il TAR Puglia sostiene sostanzialmente che, finchè non passano in giudicato i provvedimenti, non vi può essere il depennamento dalle GAE. Anche per questo motivo abbiamo sempre consigliato di non far passare in giudicato le sentenze sia del Giudice del Lavoro, che del TAR.
Le due Plenarie negative ci impongono prudenza e razionalità, anche per i diplomati magistrali che non hanno mai proposto ricorso e che potrebbero essere anche condannati alle spese del processo, considerando gli ultimi orientamenti del TAR.
Qualora e se abbiate proposto con noi le ultime tranche di ricorsi non definite in sede cautelare, poiché nelle more è uscita la Plenaria, non dovete, a nostro avviso, impugnare alcunchè, poiché semmai la situazione si sbloccherà, proveremo a coltivare nuovamente tali ricorsi.
Dobbiamo rimanere in attesa, pertanto, alla luce del ricorso (regolamento preventivo di giurisdizione) inoltrato difronte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e ancora non deciso; tale ricorso è distinto e da non confondere con quello appena definitosi con adunanza d’inammissibilità dinanzi alle Sezioni Unite ha concluso il giudizio in cui si lamentava un eccesso di potere giurisdizionale impugnando la I plenaria. Nel caso di specie una nostra impugnazione, invece, si riferisce alle problematiche sorte con la II plenaria. Secondo noi la strada illo tempore delineata è da percorrere fino in fondo, e rappresenta l’ultimo percorso percorribile per i diplomati magistrale.

Con riferimento, in ultimo, al ricorso per la partecipazione al concorso straordinario, a cui molti DM hanno partecipato, Vi informiamo che le prossime udienze dinanzi a Consiglio di Stato si terranno a dicembre. Per maggiori informazioni visionare il link http://www.semprediritti.it/index.php/good-news/item/769-concorso-straordinario-il-punto-sui-ricorsi
I nostri migliori saluti.

Sempre dalla vostra parte.
Avv. Michele Bonetti

Ultima modifica il Giovedì, 10 Ottobre 2019 15:20