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Lunedì, 26 Marzo 2012 13:55

Una “rivoluzione copernicana”: coppie omosessuali con eguali diritti della coppia coniugata.

 

E’ quanto ha affermato di recente la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n°4184/2012 ha statuito il diritto delle coppie omosessuali ad essere una famiglia, a seguito di una presa di coscienza che esse integrano una realtà sociale estesa, e per tale motivo meritevole di tutela. La pronuncia scaturisce dalla vicenda di una coppia gay della provincia di Roma che, dopo essersi sposata all’Aia, in Olanda, aveva richiesto che fosse trascritto il certificato di nozze, come atto pubblico, in modo che il loro matrimonio fosse sancito anche nel nostro Paese: il riconoscimento dello stesso, e quindi del matrimonio, però, era stato loro negato.


All’insegna del rispetto dell’identità e della personalità dei singoli, la richiamata sentenza evidenzia la necessità che siano fornite alle coppie gay regole idonee a consentire la formazione di un nucleo familiare regolamentato dalla legge; ciò include l’eventuale fissazione di un assegno di mantenimento, dell'assegnazione della casa, dei diritti successori, della reversibilità della pensione; la coppia omosessuale, infatti, come ogni altra può attraversare tanto fasi di serenità, quanto momenti di conflitto che la legge deve preoccuparsi di regolamentare.


La Suprema Corte nel parlare di “trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata" non nega che, con l’attuale legislazione, alle unioni omosessuali sia precluso «far valere il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all’estero»; tuttavia, pone l’accento sul fatto che questa intrascrivibilità «dipende non più dalla loro ‘inesistenza’, e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano».
Pur senza trattare la delicata questione del matrimonio fra omosessuali, dopo aver affermato il loro “diritto alla vita familiare”, la Corte ha sottolineato l’esigenza che venga affrontata la materia concernente l’applicabilità dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali, qualificandola una discriminazione non legittimata da alcuna spiegazione giuridica, etica e sociale ed anzi ricordando come il fenomeno costituisca oggetto di protezione da parte della garanzia dell’art. 12 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dell’uomo.


La Cassazione riconosce alle persone omosessuali “il diritto a vivere liberamente una condizione di coppia” con la possibilità di ricorrere ai giudici “a prescindere dall’intervento del legislatore in materia”. Si tratta di una decisione storica, che va ad influire sui diritti civili nel nostro Paese: il contesto europeo dei diritti sta progressivamente cambiando e si auspica che in sede Parlamentare siano compresi questi mutamenti e sia trovata una soluzione sul tema dei diritti delle coppie gay.


Non è poca, tuttavia, la strada ancora da percorrere, e che va nella direzione di rimuovere gli ostacoli che impediscono all’individuo piena espressione della propria personalità, non solo come singolo ma soprattutto all’interno delle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia.
Gli unici passi in avanti già compiuti attengono all’affidamento nonché al diritto di visita dei genitori gay; si è valutato l’orientamento omosessuale dei genitori motivo non sufficiente ad escludere l’affidamento condiviso: “Lo stesso, affermano, non ha nulla di patologico o d’illecito, né tantomeno ha una dignità inferiore a quello eterosessuale” (Tribunale di Napoli del 26/06/2006 - confermata dalla Corte di Appello di Napoli l’11/04/2007 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°16593 del 2008).


Dunque, il percorso tracciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4184 -il cui perno è incentrato sul trattamento omogeneo da assicurare alle famiglie omosessuali- potrebbe essere preso come punto di partenza dal legislatore in un futuro intervento sul tema dell’ufficializzazione delle coppie omosessuali, con l’eventuale estensione della garanzia dettata all’art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

Ultima modifica il Lunedì, 21 Maggio 2012 12:07

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