Un giovane studente di prima media viene bocciato. I genitori si sentono lesi, vanno da un avvocato che verificata la normativa, le circolari ministeriali e, soprattutto, i verbali della scuola decide di agire.
Il TAR rigetta ritenendo che la motivazione del Consiglio di classe sia congrua. In appello, invece, al contrario, superando le ragioni della motivazione del Consiglio di classe adottato a maggioranza (e non unanime) si riscontra, documentalmente, che la normativa ministeriale risulta violata.
L’appello cautelare, secondo il Consiglio di Stato, è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.).
Piaccia o non piaccia è la Legge a dirlo ed il buon consiglio di classe, troppo rigido o meno che sia stato, deve anche esso applicare la Legge. Come il Consiglio di Stato e tutti gli altri Giudici. Si perché frattanto, proprio seguendo la stessa Legge, tutto il Consiglio di classe di un noto Liceo siciliano è finito sotto procedimento disciplinare per aver bocciato un altro ragazzo. Quest’ultimo, dopo aver lasciato ogni anno 2 o 3 materie, anche in ragione di una delicata situazione familiare per ragioni di salute della madre, veniva prima “rimandato a settembre” e poi bocciato. Bocciato per aver fatto scena muta all’esame di riparazione.
Cosa potrà mai imputarsi a quei docenti? Hanno bocciato un ragazzo che ha ostinatamente fatto scena muta durante l’anno e persino, dinanzi a tutta la Commissione, a settembre. Ispezione ministeriale e richiesta di 6 mesi di sospensione a tutto il Consiglio di classe. Non si può bocciare un ragazzo nonostante si rifiuti di studiare. E’ la Legge, anche in quel caso, a prevederlo. Leggere, dunque, ardite giornalate che parlano di “sentenza choc” (che invero sentenza neanche è trattandosi di un mero provvedimento provvisorio) del Consiglio di Stato e, da qui, argomentare che tale decisione non consenta più di bocciare nessuno in prima media, è davvero fuori luogo.
La verità è che se le regole valgono per tutti è davvero troppo comodo tirare in ballo il Tribunale di turno che, al contrario, si limita a far applicare quelle leggi.
Si può discutere se sia corretto che nonostante l’insufficienza in più materie si possa decidere di non bocciare ma se tale è la previsione di legge e delle circolari applicative, non si può lagnarsi, giorno dopo giorno, delle regole che tutti sono chiamati ad applicare. E’ chiaro che grazie al sistema giudiziale non tutte le storture vengono raddrizzate: un concorso illegittimo, ad esempio, va annullato con ciò gettando disperazione in capo agli onesti che, in tanti casi, avevano meritato la vittoria. In alternativa, ed è ciò che sin’ora è accaduto e da noi fortemente voluto per non penalizzare gli incolpevoli ma meritevoli, tutti vanno ammessi alle prove successive: al corso di laurea nel caso della lotteria dei test di ammissione errati, alla classe successiva nel caso di un giudizio non conforme a Legge, etc..
Sarà il successivo percorso a dare o non dare le risposte sul merito. A volte, riflettendo su quanto “troppo” sembra ottenersi in tali casi, parlo di bulimia giudiziaria. Non possiamo negarlo: esiste sempre chi, all’esito di un giudizio, ottiene qualcosa in più di quanto meriterebbe. Ma ciò non riguarda solo una bocciatura, un test o concorsi. Al contrario coinvolge ogni altra sfera del contenzioso e dei rapporti sociali. E stupisce che proprio innanzi ad un diritto costituzionalmente garantito (quale è LO STUDIO) ci si scandalizzi per gli esiti di qualche contenzioso. Senza necessità di choc e titoloni.