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13 Mar

MOBILITÀ DOCENTI: IL MIUR, ANCORA UNA VOLTA, NON RICONOSCE IL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE In evidenza

Ancora una volta, come nell’ultimo biennio, l’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio.

La tabella allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 ai fini della valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, difatti, ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate escludendo dunque il servizio prestato nelle scuole paritarie.

Un quadro, questo, che mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente contrasto con i principi interni e comunitari che perseguono l’obiettivo primario di evitare ogni tipologia di discriminazione tra i vari lavoratori che svolgono mansioni analoghe.

Il nostro studio, sin dalla prima mobilità successiva alla c.d. “Buona Scuola” ha sempre ottenuto, per primo, il riconoscimento, a livello nazionale, dell’illegittimità di tale clausola innanzi al Giudice Amministrativo che ha annullato e prima ancora sospeso gli atti ministeriali.

Dopo che sulla mobilità del 2016, per primi, siamo riusciti ad ottenere l’accoglimento in fase cautelare innanzi al Consiglio di Stato, il quale chiariva che “ SONO ILLEGITTIME E VANNO SOSPESE le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”; anche per la nuova ordinanza del 2018, a seguito della prima affermazione cautelare innanzi al T.A.R. Lazio, era arrivata la sentenza definitiva.

Il T.A.R. Lazio, difatti, ha già annullato l’Ordinanza ministeriale n. 207/2018 sulla mobilità docenti del 2018 nella parte in cui omette di valutare il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie accogliendo il nostro ricorso.

Anche per i docenti che non erano riusciti ad agire in tempo innanzi al Giudice Amministrativo, si è riusciti a vincere innanzi al Giudice del Lavoro.

In particolare, da ultimo, abbiamo ottenuto importanti riconoscimenti dal Tribunale di Catania, di Messina si è pronunciato sulla mancata valutazione del sevizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria di una docente, nell’ambito delle operazioni di mobilità 2016/2017 ai fini dell’attribuzione alla sede di servizio a lei spettante in base al corretto punteggio di mobilità, riconoscendo totale equivalenza tra gli istituti statali e gli istituti paritari anche in relazione a quest’ultimo aspetto. “Il servizio di insegnamento svolto nella scuola paritaria va valutato nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”.

Può aderire al ricorso il personale docente che parteciperà alle operazioni di Mobilità 2019/2020 e che ha svolto servizio presso le scuole paritarie, corsi di formazione professionale, scuole comunali.

MOBILITA’ DOCENTI – DI CHE COSA SI TRATTA E PERCHE’ ADERIRE

Lo studio dell’Avvocato Bonetti in ordine al trasferimento o mancato trasferimento dei docenti, predispone azioni volte alla tutela dei diritti spettanti a ciascun docente.

In realtà, quest’anno, la procedura di mobilità ha visto il concretizzarsi di danni a capo, principalmente, di tre categorie di docenti:

1.      Docenti prestanti servizio in scuola paritaria, che oggi vedono tuttavia riconoscersi metà del punteggio loro spettante.

L’ordinanza 9 Marzo 2019, n. 203 in materia di mobilità prevede dei limiti per il riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità.

Sono valutabili solo gli anni svolti in scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solo fino al 31 agosto 2008. Sono inoltre riconoscibili gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale.

Tale decisione trova la propria fonte nella contrattazione collettiva giacché è proprio il CCNL a disporre che il servizio non verrà conteggiato.

A nostro modo di vedere la decisione della contrattazione collettiva e ora dell’ordinanza sulla mobilità mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente antitesi con i principi interni e comunitari che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante svolgano mansioni analoghe.

2.      Docenti con figli minori dei 3 anni, l’azione è dunque rivolta a chi non ha ottenuto il cd trasferimento in deroga previsto per gli insegnanti con figli minori dei 3 anni. 

A nostro modo di vedere al docente neo immesso in ruolo che chiede l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, non si applica il c.d. “blocco” previsto dalla L. 107/15 sulle assunzioni a tempo indeterminato.
Per tutti gli insegnanti genitori di bimbi di età inferiore a tre anni sarà dunque possibile presentare domanda amministrativa per ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 presso una sede di servizio ubicata nella medesima provincia dove il coniuge e genitore del minore svolgeva l’attività lavorativa. In caso di rigetto si agirà in via d’urgenza innanzi al Giudice del Lavoro.

3.      Docenti soggetti ai trasferimenti delle fasi B e C, oggi trasferiti in sedi molto distanti da quella prescelta sulla base dell’algoritmo usato dal MIUR che ha fatto sì che si venissero a configurare trasferimenti illegittimi non corrispondenti al dettato normativo.

Le tre azioni possono essere cumulate o separate ed i costi non variano.

CHI PUO’ AGIRE

Come già su esplicato, potranno agire:

  • Docenti prestanti servizio in scuola paritaria che vedono riconoscersi metà del punteggio loro spettante;
  • Docenti con figli minori dei 3 anni che non vedono accettarsi il cd trasferimento in deroga, tuttavia previsto per tale categoria di insegnanti;
  • Docenti soggetti ai trasferimenti delle fasi B e C, che non hanno ottenuto la sede loro spettante a causa di errori dovuti all’utilizzo dell’algoritmo.

AUTORITA’ GIUDIZIARIA DA ADIRE          

Per ottenere il riconoscimento di tale servizio svolto è possibile agire con ricorso collettivo al T.A.R. oppure con un ricorso al Giudice del Lavoro.

TEMPI DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO

I tempi di definizione di tale giudizio vanno dai 6 mesi ai 24 circa.

COME ADERIRE E COSTI DELL’AZIONE

Per ADERIRE AL RICORSO E' NECESSARIO COMPILARE IL SEGUENTE FORM  E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ENTRO IL 15 APRILE SEGUENDO PEDISSEQUAMENTE LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO

1.  Leggere e sottoscrivere l’informativa allegata.

2.  Scaricare la procura allegata.

3. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale (la sottoscrizione deve essere apposta a penna). Non sono richieste autentiche notarili.

4. Procedere al pagamento della quota di partecipazione all’azione attraverso bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie allegate. 

4. Stampare e sottoscrivere l'informativa sulla privacy.

5. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Avv. Michele Bonetti, Via San Tommaso d’Aquino, 47 – 00136, Roma, i seguenti documenti:

- informativa e informativa sulla privacy sottoscritta in originale;

due procure in originale e sottoscritte;

- copia del documento di identità e del codice fiscale;

copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F. e la dicitura “RICORSO MOBILITA’ 2019).